il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, DGR 132 del 27/02/2018 come sostituita dalla DGR 884 del 18/10/2022, è adottato sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, con determinazione del direttore competente in materia di valutazione di impatto ambientale e reca in allegato: - la Relazione finale della Conferenza di Servizi; - il provvedimento di VIA; - le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Il d.lgs. 104/2017 ha modificato l’art. 14, co. 4 della L. 241/1990: “Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
Autorizzazione Unica (AU)- è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.
- Opere interessate: nuovi impianti a fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010 con esclusione di quelli dei paragrafi 12,1 e 12,2 – modifiche sostanziali di impianti esistenti (art. 5 co.3 D.Lgs 28/2011)
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - è la procedura introdotta dall’art.6 del D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.
E’ possibile procedere con PAS al Comune per l’installazione di impianti fotovoltaici anche a terra fino alla potenza nominale di 20 MW se in area a destinazione industriale, produttiva, commerciale o ex discariche o cave, come anche alcuni agrivoltaici. La PAS può essere usata fino a 10 MW per i flottanti e gli impianti in aree idonee. Gli impianti a terra in altre localizzazioni si va in PAS solo se presentano una potenza nomnale inferiore di 50kW
- Opere interessate: impianti a fonti rinnovabili riportati nei paragrafi 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 DM 10/09/2010
- Opere interessate: impianti fotovoltaici secondo art 2 DM 19/05/2015 sottratti al paragrafo 12.1 colonna C DM 10/09/2010
Comunicazione preliminare all’installazione al Comune - è l'adempimento (art.6 D.Lgs. 28/2011) previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.
- Opere interessate: impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5, 12.7 DM 10/09/2010
Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata- ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 28/2011 prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Opere interessate: nuovi impianti fotovoltaici art 6-bis co.3 D.Lgs 28/11 – modifiche ad impianti esistenti rientranti nell’art. 6-bis co.1 D.Lgs 28/11
Attività in edilizia libera - ai sensi dell’art.6 DPR 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), consentono l’installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968. L’installazione è libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico.
- Opere interessate: impianti fotovoltaici secondo art 6 co.1 lett e-quater DPR 380/01 sottratti al paragrafo 12.1 colonna C DM 10/09/2010