Le Consigliere di Parità, ai sensi del d.lgs. 196/2000, tutelano le lavoratrici e i lavoratori contro le discriminazioni in ragione del genere sul lavoro. Sono presenti a livello territoriale in ogni singola Città metropolitana/Area Vasta, in tutte le Regioni e, a livello nazionale, presso il Ministero del Lavoro, con compiti e funzioni specifiche. Insieme, formano la Rete delle Consigliere di Parità.
Nell’esercizio delle proprie funzioni la Consigliera di parità è un pubblico ufficiale e ha i seguenti compiti:
• Offre un servizio di informazione, consulenza e assistenza su opportunità, buone prassi e diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di pari opportunità, gravidanza, maternità, paternità, molestie sessuali, con riferimento al mondo del lavoro.
• Su mandato della singola lavoratrice o del singolo lavoratore che lamenti una discriminazione, promuove un tentativo di conciliazione con il datore di lavoro, e, se la conciliazione non si raggiunge, ricorre al Giudice del Lavoro; in ultima istanza può agire in giudizio su delega della lavoratrice o del lavoratore.
• Collabora con la Direzione Territoriale del lavoro per rilevare violazioni alla normativa antidiscriminatoria e promuovere azioni correttive.
• Mette in campo progetti di azioni positive e politiche di sviluppo sul territorio per diffondere la cultura delle pari opportunità tra donne e uomini e promuovere l’occupazione femminile.
• Coopera con gli organismi di parità, con le istituzioni, i sindacati e le associazioni nell’ambito di progetti e interventi che favoriscono l’occupazione delle donne, l’imprenditorialità femminile e l’eliminazione delle disparità tra i sessi nel mondo del lavoro.
• Cittadine/cittadini per richiedere informazioni e tutela fino all'assistenza in giudizio in caso di discriminazione di genere sul lavoro o violazione della pari opportunità.
• I soggetti sindacali per segnalare casi di discriminazione di genere, collaborare alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e per la promozione delle parti opportunità nei luoghi di lavoro.
• Le aziende private e gli enti pubblici per la promozione di progetti di azione positive e per l'istituzione di organismi di parità.
Discriminazione di genere diretta: consiste in qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
Discriminazione di genere indiretta: consiste in qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento apparentemente neutri che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori di un altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
• Articoli 3 e 37 della Costituzione;
• Articoli 15 e 16 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante “Statuto dei lavoratori”.
• Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”
• Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
• Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità”
Link utili:
Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Consigliera Nazionale di parità