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Indici della Rassegna

Titolo
Tarsu scuole: è il Miur a pagare e non il comune
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sent. 17617/2004)
Testo
TARSU SCUOLE:
E’ IL MIUR A PAGARE E NON IL COMUNE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di cassazione, sent. n. 17617/2004


La tarsu per le scuole è a carico dell’amministrazione della pubblica istruzione, e non del comune, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 23/1996, poiché non rientra tra le spese generali d’ufficio a carico degli enti locali.

Ciò accade, in quanto questa tassa collega la debenza del tributo non all’immobile, bensì alla produzione di rifiuti dell’occupante o del detentore dell’immobile stesso.
Questo quanto si evince dalla motivazione della sentenza n. 17617/2004 della Suprema Corte di Cassazione, che, in applicazione delle disposizioni previste dalla legge 11 gennaio 1996 n. 23 sull’edilizia scolastica, dispone che la tassa per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può essere considerato una ”spesa varia d’ufficio" e non può, quindi, gravare sui comuni, ma è una spesa legata all’effettiva utilizzazione dell’immobile da parte dell’amministrazione scolastica, al fine di espletare le attività della stessa.
Sulla base di queste motivazioni sono state accolte le doglianze di un Comune del napoletano.
La legge n. 23 del 1996 sull’edilizia scolastica, all’art. 3, in attuazione dell’ordinamento delle autonomie locali ex legge n. 142/90, ha previsto la devoluzione ai comuni della fornitura del materiale scolastico e della realizzazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli edifici da destinare a scuole materne, elementari e medie inferiori, con ciò mettendo in carico ai comuni le “spese varie d’ufficio”, includendo in questa tipologia le utenze inerenti all’acqua, al gas, quelle elettriche e telefoniche e al riscaldamento ed ai relativi impianti.

La norma, quindi, amplia decisamente le responsabilità dei comuni, differenziandosi, in questo modo, dalle normative precedenti, introducendo, tra l’altro, deroghe specifiche al principio della ripartizione delle spese tra i comuni medesimi e lo stato.
Tali eccezionali deroghe vanno, quindi, prese alla lettera e sono da considerarsi incluse in questa tipologia tutte le spese che realmente occorrono per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, facendo in modo che non rientrino tra queste le spese derivanti dal concreto espletamento dell’attività scolastica, come quelli concernenti la rimozione dei rifiuti.
Concludendo, l’Amministrazione Pubblica non può e non deve assolutamente sottrarsi al pagamento della tassa rifiuti, né può riversarla su altri enti nella maniera più assoluta.
[a cura di Luca Adami]

Autore
Luca Adami
Data
lunedì 20 dicembre 2004
 
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