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Indici della Rassegna

Titolo
Variante urbanistica
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 giugno 2004, n. 4429)
Testo

? La massima
La variante urbanistica è da intendersi viziata laddove sia stata pretermessa la votazione conclusiva unitaria del contenuto complessivo.

Il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio negativo – già emesso dal Tribunale Amministrativo - dell’operato di un Comune che, dopo aver scisso il territorio comunale in due zone, ha proceduto a votazione separata della pianificazione, omettendo la valutazione complessiva, conclusiva ed unitaria dello strumento in variante, in palese violazione della disposizione dell’art. 7 l. n.1150/42.

La norma richiamata, infatti, prevede che gli strumenti di pianificazione generale prendano in esame e trattino “la totalità del territorio comunale”, disciplinando, così, tutte le aree incluse nel perimetro del Comune ed imponendo, al contempo - giusta monocorde giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 novembre 1994, n. 959) - l’esame, la discussione e l’approvazione del documento pianificatorio nel suo complesso, garantendo “che il regime urbanistico introdotto da un atto riferito alla totalità del territorio comunale sia deliberato in conformità ai criteri uniformi ed agli obiettivi generali contestualmente stabiliti".

Immediata conseguenza di detto principio è l’obbligatorietà di un esame complessivo ed unitario dei principi che orientano e giustificano le relative scelte pianificatorie e dell’impatto di queste ultime sull’assetto dell’intero territorio e che, al contempo, impedisce di esaurire l’adozione della variante in votazioni frazionate e separate di singoli segmenti della nuova disciplina urbanistica (non seguite da un’analisi complessiva e da un’approvazione finale del suo inscindibile contenuto globale).
Né può ritenersi ammissibile soprassedere dalla votazione finale e totale del documento pianificatorio generale, sul presupposto dell’analisi unitaria della variante da parte dell’ente titolato ad approvarla.

La carenza della manifestazione di volontà del comune – e, quindi, dell’adozione dell’atto nel suo complesso - non può legittimamente essere sanata dall’atto di approvazione del diverso ente (regione) non competente che alla sola adozione.
Né può essere portata a giustificazione dell’omissione l’impossibilità della votazione dell’atto, nel suo complesso, per incompatibilità di alcuni consiglieri, ai sensi della norma di cui all’art. 78 del D. Leg.vo 267/2000. L’impedimento, da verificarsi nella sua concretezza, non attiene, infatti, ai criteri tecnico-urbanistici, agli obiettivi generali ai principi informatori, che ben avrebbero potuto essere votati da tutti i componenti per non incidere sulle situazioni di fatto.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 11 luglio 2004
 
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