Indici della Rassegna
Titolo
Variante urbanistica
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 giugno 2004, n. 4429)
Testo
? La massima
La variante urbanistica è da intendersi viziata laddove sia stata pretermessa la votazione conclusiva unitaria del contenuto complessivo.
Il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio negativo â già emesso dal Tribunale Amministrativo - dellâoperato di un Comune che, dopo aver scisso il territorio comunale in due zone, ha proceduto a votazione separata della pianificazione, omettendo la valutazione complessiva, conclusiva ed unitaria dello strumento in variante, in palese violazione della disposizione dellâart. 7 l. n.1150/42.
La norma richiamata, infatti, prevede che gli strumenti di pianificazione generale prendano in esame e trattino âla totalità del territorio comunaleâ, disciplinando, così, tutte le aree incluse nel perimetro del Comune ed imponendo, al contempo - giusta monocorde giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 novembre 1994, n. 959) - lâesame, la discussione e lâapprovazione del documento pianificatorio nel suo complesso, garantendo âche il regime urbanistico introdotto da un atto riferito alla totalità del territorio comunale sia deliberato in conformità ai criteri uniformi ed agli obiettivi generali contestualmente stabiliti".
Immediata conseguenza di detto principio è lâobbligatorietà di un esame complessivo ed unitario dei principi che orientano e giustificano le relative scelte pianificatorie e dellâimpatto di queste ultime sullâassetto dellâintero territorio e che, al contempo, impedisce di esaurire lâadozione della variante in votazioni frazionate e separate di singoli segmenti della nuova disciplina urbanistica (non seguite da unâanalisi complessiva e da unâapprovazione finale del suo inscindibile contenuto globale).
Né può ritenersi ammissibile soprassedere dalla votazione finale e totale del documento pianificatorio generale, sul presupposto dellâanalisi unitaria della variante da parte dellâente titolato ad approvarla.
La carenza della manifestazione di volontà del comune â e, quindi, dellâadozione dellâatto nel suo complesso - non può legittimamente essere sanata dallâatto di approvazione del diverso ente (regione) non competente che alla sola adozione.
Né può essere portata a giustificazione dellâomissione lâimpossibilità della votazione dellâatto, nel suo complesso, per incompatibilità di alcuni consiglieri, ai sensi della norma di cui allâart. 78 del D. Leg.vo 267/2000. Lâimpedimento, da verificarsi nella sua concretezza, non attiene, infatti, ai criteri tecnico-urbanistici, agli obiettivi generali ai principi informatori, che ben avrebbero potuto essere votati da tutti i componenti per non incidere sulle situazioni di fatto.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 11 luglio 2004
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