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Titolo
IL COMUNE NON PUOâ PORRE IL DIVIETO GENERALIZZATO DI UTILIZZO DI ANIMALI NELLâINTRATTENIMENTO PUBBLICO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana, Sez. I, sent. 26 maggio 2008 n. 1536
Testo
Un circo presentava ricorso assumendo di aver presentato domanda ad un Comune per lâinstallazione del circo in territorio comunale e di aver poi ricevuto una nota con la quale lâamministrazione comunale informava il ricorrente della sussistenza di un Regolamento comunale sui diritti degli animali che prevede espressamente che âè vietata su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale oppure parziale, lâutilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche"; "è vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo".
Con la sentenza in epigrafe, ha osservato il TAR Toscana che la Sezione aveva già avuto modo in passato di pronunciarsi su regolamenti comunali che ponevano forti limitazioni allâutilizzo degli animali negli ambiti di spettacoli pubblici di intrattenimento, ritenendo che gli stessi fossero illegittimi in quanto gli enti locali si erano con tali atti posti in contrasto con previsioni di norme legislative, violando il rapporto di necessario rispetto che deve sussistere fra norme di diverso rango.
Nella specie la materia dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti è disciplinata da legge statale, la legge 18 marzo 1968, n. 337, la quale detta disposizioni che il potere regolamentare degli enti locali deve necessariamente rispettare.
Lâart. 1 della citata legge riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo. Il successivo art. 9 pone a carico delle Amministrazioni comunali lâobbligo di individuare, nellâambito dei loro territori, adeguati spazi per lâinstallazione di circhi equestri e di spettacoli viaggianti. Questâultima norma è la coerente applicazione del principio enunciato nellâart. 1 in quanto consente concretamente di mantenere, agevolare incentivare le tradizioni artistiche proprie di tali spettacoli viaggianti, che hanno una propria connotazione rimasta in gran parte immutata, pur negli adeguamenti imposti dal rispetto di altri interessi pubblici (sicurezza, incolumità pubblica, salute degli operatori, protezione degli animali).
Lâart. 9 della legge n. 337 del 1968, al comma quinto, prevede che i Comuni possono disciplinare con apposito regolamento lâuso delle aree pubbliche comunali da concedere per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi ed appare evidente che gli stessi devono aver cura di porre in essere norme coerenti con il fine che la regolamentazione intende perseguire.
Se è pacifico il potere dellâente locale di disciplinare e vigilare nellâesercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge lâattività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dallâart. 727 c.p., non esiste in materia una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche lâsuo degli animali.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 15 giugno 2008
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