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Indici della Rassegna

Titolo
IL COMUNE NON PUO’ PORRE IL DIVIETO GENERALIZZATO DI UTILIZZO DI ANIMALI NELL’INTRATTENIMENTO PUBBLICO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Toscana, Sez. I, sent. 26 maggio 2008 n. 1536
Testo
Un circo presentava ricorso assumendo di aver presentato domanda ad un Comune per l’installazione del circo in territorio comunale e di aver poi ricevuto una nota con la quale l’amministrazione comunale informava il ricorrente della sussistenza di un Regolamento comunale sui diritti degli animali che prevede espressamente che “è vietata su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale oppure parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche"; "è vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo".
Con la sentenza in epigrafe, ha osservato il TAR Toscana che la Sezione aveva già avuto modo in passato di pronunciarsi su regolamenti comunali che ponevano forti limitazioni all’utilizzo degli animali negli ambiti di spettacoli pubblici di intrattenimento, ritenendo che gli stessi fossero illegittimi in quanto gli enti locali si erano con tali atti posti in contrasto con previsioni di norme legislative, violando il rapporto di necessario rispetto che deve sussistere fra norme di diverso rango.
Nella specie la materia dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti è disciplinata da legge statale, la legge 18 marzo 1968, n. 337, la quale detta disposizioni che il potere regolamentare degli enti locali deve necessariamente rispettare.
L’art. 1 della citata legge riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo. Il successivo art. 9 pone a carico delle Amministrazioni comunali l’obbligo di individuare, nell’ambito dei loro territori, adeguati spazi per l’installazione di circhi equestri e di spettacoli viaggianti. Quest’ultima norma è la coerente applicazione del principio enunciato nell’art. 1 in quanto consente concretamente di mantenere, agevolare incentivare le tradizioni artistiche proprie di tali spettacoli viaggianti, che hanno una propria connotazione rimasta in gran parte immutata, pur negli adeguamenti imposti dal rispetto di altri interessi pubblici (sicurezza, incolumità pubblica, salute degli operatori, protezione degli animali).
L’art. 9 della legge n. 337 del 1968, al comma quinto, prevede che i Comuni possono disciplinare con apposito regolamento l’uso delle aree pubbliche comunali da concedere per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi ed appare evidente che gli stessi devono aver cura di porre in essere norme coerenti con il fine che la regolamentazione intende perseguire.
Se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste in materia una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’suo degli animali.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 15 giugno 2008
 
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