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Indici della Rassegna

Titolo
CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Ministero Funzione Pubblica, U.PP.A., parere n. 35/2008 Riferimenti normativi: - D.L.vo 165/2001
Testo
L’incarico dirigenziale a tempo determinato può essere conferito solo a persona in possesso della laurea.

In base al combinato disposto tra l’art. 28 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ed il Testo Unico Pubblico Impiego, l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali e negli Enti Pubblici avviene per concorso o corso-concorso potendo essere ammessi solo coloro che sono in possesso della laurea.
Tale titolo rappresenta l’elemento indispensabile per poter accedere alla posizione apicale.
In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale pubbliche amministrazioni – il quale ritiene che la laurea rappresenti requisito vincolante nel conferimento di incarico dirigenziale a prescindere dalla circostanza che l’incaricato sia un dipendente interno dell’amministrazione o un esterno.
E’ necessario rilevare che in tema di dirigenza, tutti gli Enti Locali sono tenuti, in base all’art. 111 D. Lgs. 267/2000 ad adeguare i loro statuti e regolamenti ai principi contenuti nel T.U.E.L. e nel D. Lgs. 165/2001, il quale espressamente prevede l’obbligo per gli Enti Pubblici di adeguare i propri ordinamenti ai principi sulla dirigenza, contenuti nel Capo II del titolo II della disposizione legislativa sopra richiamata.
I parametri normativi così come fissati non permettono di conferire incarichi dirigenziali in deroga ad ogni differente disposizione non potendo permettere che la carica possa essere ricoperta da persona priva dei requisiti professionali o culturali desumibili dalla formazione universitaria.
Più volte la giurisprudenza si è espressa sull’obbligatorietà del requisito della laurea ricordando come ogni regolamento comunale o di qualsiasi altro Ente Locale deve prevedere che i titoli richiesti per attribuire incarichi a tempo determinato debbono essere uguali a quelli indicati per l’accesso alla dirigenza mediante concorso.
L’autonomia statutaria e regolamentare non può trasformarsi in arbitrio della potestà comunale, dovendo, al contrario, rispettare i principi generali contenuti in quelle norme dell’ordinamento nazionale rivolte ad esaltare le capacità, professionalità, eccellenza delle prestazioni e la ottimizzazione dei risultati.
Il conferimento dell’incarico in considerazione dell’importanza del ruolo da ricoprire è, tra l’altro, riscontrabile in particolari e prestigiosi titoli di studio o culturali, elementi questi ultimi che sono alla base della riforma della dirigenza e trovano fondamento in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.
Il provvedimento dell’attribuzione della carica dirigenziale a persona non in possesso dei requisiti richiesti è illegittimo essendo contrario ai parametri informanti all’accesso in assenza dei presupposti e requisiti normativamente imposti.
Autore
Dott . Grasselli Stefano
Data
sabato 31 maggio 2008
 
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