Indici della Rassegna
Titolo
LEGITTIMITAâ DELLâANNULLAMENTO IN AUTOTUELA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV â Sentenza 18 giugno 2008 n. 3040;
Riferimenti Normativi:
- Art. 110, comma 6, del T.U.E.L (D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).
Testo
Preliminarmente occorre chiarire che è totalmente legittimo un atto di autotutela adottato da un funzionario appartenente ad altro Comune (nella specie si trattava del responsabile dellâarea tecnica di altro ente locale), nel caso in cui questâultimo sia stato investito delle funzioni in aderenza al disposto dellâart. 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché di una disposizione del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi la quale prevede che le funzioni di sostituzione del responsabile di unâarea o servizio possono essere affidate mediante conferimento di incarico.
Resta da dire che lâimpugnazione dellâatto di investitura di un organo monocratico, anche se unitamente al provvedimento concretamente lesivo da questâultimo emanato, è ammissibile solo nel caso in cui sia ravvisabile uno specifico collegamento tra il procedimento di investitura del titolare dellâorgano e quello che questâultimo abbia posto in essere nei confronti del ricorrente, e conseguentemente possa essere ipotizzata lâinvalidità derivata dal primo procedimento.
Nel merito è legittimo, non essendo viziato da profili di arbitrarietà , lâannullamento in autotutela di una concessione edilizia, nel caso in cui, nella relativa motivazione, lâinteresse pubblico valorizzato e sotteso alle ragioni dellâadozione del provvedimento di secondo grado, si rapporti, in via principale, allâintento di garantire un adeguato rapporto tra spazi liberi ed aree edificate nel centro storico comunale, e dunque in una zona sensibile al congestionamento derivante dal maggior carico insediativo, ed alla cui preservazione ambientale il piano risulta direttamente ispirato.
Inoltre, ai fini della legittimità , lâannullamento in autotutela di una concessione edilizia, deve da un lato, essere avvenuto entro un arco di tempo assolutamente ragionevole e dallâaltro essere acclarato che il rilascio del titolo originario era avvenuto sulla base di una obiettivamente non adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dei richiedenti lâatto di assenso edificatorio; in tal caso, infatti, lâaffidamento ingenerato nel beneficiario, dal rilascio del titolo edilizio, non può sostenersi assistito da buona fede.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 30 giugno 2008
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