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Indici della Rassegna

Titolo
LEGITTIMITA’ DELL’ANNULLAMENTO IN AUTOTUELA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV – Sentenza 18 giugno 2008 n. 3040; Riferimenti Normativi: - Art. 110, comma 6, del T.U.E.L (D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).
Testo
Preliminarmente occorre chiarire che è totalmente legittimo un atto di autotutela adottato da un funzionario appartenente ad altro Comune (nella specie si trattava del responsabile dell’area tecnica di altro ente locale), nel caso in cui quest’ultimo sia stato investito delle funzioni in aderenza al disposto dell’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché di una disposizione del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi la quale prevede che le funzioni di sostituzione del responsabile di un’area o servizio possono essere affidate mediante conferimento di incarico.
Resta da dire che l’impugnazione dell’atto di investitura di un organo monocratico, anche se unitamente al provvedimento concretamente lesivo da quest’ultimo emanato, è ammissibile solo nel caso in cui sia ravvisabile uno specifico collegamento tra il procedimento di investitura del titolare dell’organo e quello che quest’ultimo abbia posto in essere nei confronti del ricorrente, e conseguentemente possa essere ipotizzata l’invalidità derivata dal primo procedimento.
Nel merito è legittimo, non essendo viziato da profili di arbitrarietà, l’annullamento in autotutela di una concessione edilizia, nel caso in cui, nella relativa motivazione, l’interesse pubblico valorizzato e sotteso alle ragioni dell’adozione del provvedimento di secondo grado, si rapporti, in via principale, all’intento di garantire un adeguato rapporto tra spazi liberi ed aree edificate nel centro storico comunale, e dunque in una zona sensibile al congestionamento derivante dal maggior carico insediativo, ed alla cui preservazione ambientale il piano risulta direttamente ispirato.
Inoltre, ai fini della legittimità, l’annullamento in autotutela di una concessione edilizia, deve da un lato, essere avvenuto entro un arco di tempo assolutamente ragionevole e dall’altro essere acclarato che il rilascio del titolo originario era avvenuto sulla base di una obiettivamente non adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dei richiedenti l’atto di assenso edificatorio; in tal caso, infatti, l’affidamento ingenerato nel beneficiario, dal rilascio del titolo edilizio, non può sostenersi assistito da buona fede.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 30 giugno 2008
 
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