Indici della Rassegna
Titolo
ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO DANNI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 15 maggio 2008 n. 12293
Riferimenti Normativi:
- 350/1992
- 244/2008
Testo
Confermata la rigida dicotomia tra aree edificabili (indennizzabili secondo il valore di mercato) ed aree agricole ovvero non classificabili come edificabili (indennizzabili secondo le disposizioni di cui alla legge 865/1971) la Suprema Corte richiama la consolidata giurisprudenza in merito alla qualificabilità dellâedificabilità delle aree.
Un terreno va ritenuto edificabile â con riflesso in merito ai criteri per la determinazione dellâindennità e dellâindennizzo - quando risulti classificato tale al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale. La cosiddetta edificabilità "di fatto" soccorre in via suppletiva - in carenza di strumenti urbanistici - ovvero, in via complementare (ed integrativa).
La destinazione imposta con lo strumento urbanistico (verde pubblico attrezzato) concretizza solo un vincolo conformativo.
Ma ai fini della verifica delle possibilità legali ed effettive di edificazione è necessario accertare se la destinazione dei suoli sia riconducibile alla suddivisione zonale del territorio comunale, che afferendo in modo generale a tutte le aree aventi una determinata allocazione topografica, ha carattere conformativo della proprietà e incide sulla determinazione del valore agli effetti dell'indennità . Ne consegue che un suolo compreso in zona destinata dal P.R.G. a verde pubblico o attrezzato per il gioco o per la pratica sportiva va considerato inedificabile ed il parametro cui commisurare il risarcimento del danno va determinato ricorrendo ai criteri di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865.
Infatti lâapposizione del vincolo espropriativo ad opera dellâente che realizza lâopera pubblica trova il bene già indirizzato alla realizzazione dellâinteresse pubblico e, quindi, la determinazione del suo valore è condizionata dalla già acquisita inutilizzabilità privata intervenuta ad opera della conformazione del bene a fini di interesse generale.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 30 giugno 2008
Valuta questa Pagina stampa