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Indici della Rassegna

Titolo
CONGEDO PARENTALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. 16 giugno 2008 n. 16207 Riferimenti normativi: - D. L. gs. 115/2003
Testo
Il congedo parentale non può essere utilizzato per contribuire ad esigenze organizzative familiari.

Le disposizioni cui al D. L.gs. 115/2003 promuovono il sostegno della maternità e paternità, conferendo in base all’art. 32, a ciascun genitore, nei primi otto anni di vita del bambino il diritto di astenersi dal lavoro, per esigenze legate allo sviluppo della personalità del bambino medesimo.
Alla stregua di tale normativa, il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dalla condotta con cui il titolare persegue l’interesse maturato ovvero la crescita psico- fisica del proprio figlio.
La configurazione di tale diritto non esclude, comunque, la verifica del modo del suo esercizio in quanto la titolarità della situazione giuridica non implica una discrezionalità ed arbitrio nel modo del suo utilizzo.
In base alla normativa vigente, il congedo parentale, sotto l’aspetto contenutistico, si esprime in una condotta con la quale il soggetto attivo soddisfa l’interesse tutelato e tale comportamento è comunque soggetto a controlli non potendo essere contrario alla buona fede.
Nel caso specifico, l’esercizio di tale diritto potestativo deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 1 lett. b) D. Lsg. 115/2003 ovvero per la cura diretta del bambino, qualsiasi altro utilizzo è illegittimo, giustificando l’eventuale licenziamento del lavoratore.
Il forte limite imposto fa configurare un comportamento contrario alla legge qualsiasi condotta nella quale il genitore impieghi il congedo ottenuto, per attendere ad altra attività lavorativa pur se incidente positivamente sulla organizzazione economica e sociale in ambito familiare.
In questo senso, il Testo Unico richiamato tutela la paternità quando essa si esprime in condotte idonee a garantire il rapporto del padre con la prole in modo da soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per assicurarne l’armonico e sereno sviluppo della sua personalità ed equilibrato inserimento in ambito familiare.
L’ottenimento di tale risultato passa inevitabilmente attraverso un rapporto, ed è questa la ratio della normativa esaminata, il quale prevede una costante presenza del padre accanto al bambino; tutti aspetti questi che sarebbero preclusi qualora il genitore utilizzasse il congedo per esercitare un’ altra attività lavorativa.
Il periodo cui ha diritto il genitore non può trovare altra applicazione se non per garantire una adeguata crescita del bambino, escluso qualsiasi ulteriore comportamento.
In base a tale interpretazione, la sentenza emarginata indica come unico congedo legittimo quello per accudire fisicamente il bambino.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 30 giugno 2008
 
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