Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
LAVORO FLESSIBILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. VI Sent. 22/04/2008 n. 1837 - Riferimenti normativi: - D. Lgs. 165/2000 -
Testo
Un uso non corretto del rapporto di lavoro flessibile con la Pubblica Amministrazione non dà luogo, per il lavoratore, alla assunzione a tempo indeterminato.

Non può essere convertito in assunzione a tempo indeterminato, un contratto di lavoro flessibile intercorso con la Pubblica Amministrazione.
Per poter dar luogo ad un rapporto di pubblico impiego è necessario il rispetto delle procedure previste dal legislatore e l’unica forma tipica è il concorso essendo ogni altra assunzione o conferma in deroga alle disposizioni legislative nulla di diritto.
Questo principio fondamentale non può trovare eccezioni nemmeno nel caso in cui il rapporto atipico instaurato mediante un contratto flessibile, si esprima sostanzialmente in un lavoro subordinato.
Il concreto dispiegarsi del rapporto, pur avendo gli estremi di un lavoro subordinato, come ad es. il rispetto dell’obbligo di orario, assenza di istruzione o aggiornamento, non è elemento che possa incidere sull’aspetto oggettivo circa la mancata esplicazione di un concorso finalizzata all’assunzione sia pure a tempo determinato.
Se è preclusa la trasformazione è comunque riconosciuto al lavoratore il diritto all’identico trattamento economico spettante al dipendente pubblico del quale svolge le medesime mansioni, oltre che la regolarizzazione previdenziale.
Trova così applicazione l’art. 2126 c.c. che, in riferimento al pubblico impiego ha portato la Giurisprudenza a consolidare l’orientamento in base al quale “ le norme che indicano la trasformazione del rapporto di lavoro temporaneamente limitato e più volte rinnovato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono essere utilizzate nel settore pubblico per la natura radicalmente nulla del provvedimento di nomina a pubblico impiego per mancato rispetto delle norme imperative che ne comminano espressamente la nullità.”
Tale indirizzo è ulteriormente confermato dalla circostanza dell’illegittimità della trasformazione a tempo indeterminato anche dei rapporti a termine nell’ipotesi in cui non ci siano posti vacanti in organico.
Non essendoci una selezione concorsuale non si può ritenere che il rapporto che ne scaturisce possa essere considerato di pubblico impiego, pur se sostanzialmente ne sono presenti tutti i presupposti, mancandone, invece gli aspetti formali quali la sottoscrizione di un contratto avente oggetto un impiego a tempo indeterminato o un atto di nomina con un simile contenuto.
L’effettivo esercizio di un rapporto subordinato implica comunque delle conseguenze economiche quali la corresponsione degli oneri previdenziali e gli eventuali interessi e sanzioni in capo al dirigente preposto al controllo dell’attività del lavoratore atipico.
In conclusione, si può affermare che la nullità ab origine della prestazione lavorativa, non finalizzata alla creazione di un rapporto di pubblico impiego preclude la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 30 giugno 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa