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Indici della Rassegna

Titolo
OPERE PUBBLICHE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 27 giugno 2008, n. 5653 Riferimenti normativi: - L. 1150/1942 - – L. 285/2000
Testo
Le norme che regolano la programmazione urbanistica in riferimento alle distanze da rispettare riguardano esclusivamente le costruzioni private nei confronti delle opere pubbliche e non viceversa.

Le disposizioni contenute nella L. 1150/1942 e nella L. 285/2000 regolamentano il rispetto delle distanze tra opere pubbliche e costruzioni private.
Il problema interpretativo che si pone è quello di verificare se tale disciplina è applicabile esclusivamente alle nuove edificazioni private nei confronti di quelle pubbliche o anche viceversa.
La sentenza in epigrafe, ritiene che la normativa si riferisce agli edifici privati eretti in prossimità delle opere pubbliche, non applicandosi, nel caso di specie, il criterio di prevenzione esistente nei rapporti tra privati confinanti in riferimento a costruzioni in prossimità del confine.
L’orientamento giurisprudenziale richiamato ritiene che le norme sulle distanze da rispettare siano applicate nei confronti di immobili privati rispetto a quelli pubblici, ma non per questi ultimi per i quali si applicano specifiche norme sulla sicurezza.
In altri termini, le norme cui debbono sottostare le opere pubbliche erette in prossimità di immobili privati esistenti sono quelle a tutela della collettività evitando l’insorgenza di situazioni di pericolo o danno per l’incolumità dei cittadini.
Lo scopo di dar luogo ad un servizio a favore della cittadinanza è preminente rispetto alle norme sulla distanza degli impianti, purché tale deroga non pregiudichi la sicurezza collettiva.
L’unico parametro che deve essere rispettato è quello contenuto nel D.M. 08/03/1993, le cui disposizioni, in materia di incolumità dei cittadini, non possono essere in alcun modo disattese, trattandosi di norme inderogabili.
La costruzione dell’opera pubblica non pregiudica l’interesse altrui, mentre quello dei privati confinanti è recessivo rispetto alla realizzazione dell’opera medesima.
Questa apertura interpretativa è intesa in modo unilaterale, poiché qualora si tratti di costruire immobili privati rimane applicabile il regime del rispetto delle distanze degli edifici nei confronti degli impianti pubblici.
Con questa sentenza, i Giudici di Palazzo Spada hanno inteso affermare una maggiore tutela degli interessi collettivi, di cui l’opera è portatrice, considerando tali interessi preminenti rispetto a quelli dei quali sono titolari i singoli proprietari privati.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 luglio 2008
 
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