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Indici della Rassegna

Titolo
SILENZIO RIFIUTO DELLA P.A. IN MATERIA EDILIZIA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Puglia - Bari, Sez. I – Sentenza 3 luglio 2008 n. 1612 Riferimenti Normativi: - T.U. n. 380 del 2001
Testo
E’ giurisprudenza costante escludere che sull’istanza di riesame di una situazione inoppugnabile possa formarsi il silenzio-rifiuto. Pertanto, è inammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto che si è formato su di una istanza presentata dal proprietario frontista con la quale si invita il Comune a annullare d’ufficio una autorizzazione edilizia asseritamente illegittima, ma non impugnata nei termini. Non sussiste cioè un obbligo dell’Amministrazione, sebbene sollecitata da un interessato, di provvedere al riesame di un atto non impugnato tempestivamente, considerato che un obbligo siffatto inficierebbe le ragioni di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza dell’azione amministrativa.
Nel caso in cui, invece, l’Amministrazione ometta di adottare, secondo i suoi doveri d’ufficio, i necessari provvedimenti ripristinatori dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero li ritardi senza giustificazione, il terzo interessato – ed in particolare il proprietario limitrofo, in quanto tale sempre titolare di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona – oltre a poter proporre azioni civili di demolizione o, alternativamente, azioni risarcitorie, è al tempo stesso legittimato ad impugnare la mancata adozione di misure ripristinatorie e , quindi, a far valere l’inerzia formalizzata degli organi comunali (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto ammissibile un ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi su di una istanza con la quale il proprietario frontista aveva denunziato in modo circostanziato l’abusività delle opere per essere state le stesse realizzate in modo parzialmente difforme rispetto al titolo abilitativo).
In buona sostanza, l’ampia sfera dei poteri di polizia urbana attribuiti in materia urbanistica all’Amministrazione comunale non esclude che, rispetto ai singoli provvedimenti, gli interessati siano portatori di un interesse legittimo e che, pertanto, l’inerzia sulla relativa istanza integri gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale; fermo restando che, poiché la funzione di vigilanza riordinata nel T.U. n. 380/01 si esercita attraverso procedimenti che vengono avviati d’ufficio, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di provvedere da parte del Comune – quand’anche sollecitato da un istanza dei privati interessati – deve ritenersi non necessaria una perfetta corrispondenza tra quanto esposto nella denunzia e quanto sarà contestato in sede di avvio del procedimento repressivo-sanzionatorio, incombendo sulla P.A. comunque il dovere di vagliare i fatti denunziati sotto il profilo della loro esistenza materiale e della qualificazione giuridica della condotta attribuita al responsabile d’ufficio.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 luglio 2008
 
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