Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE 
	 
	
	
	    Abstract
	    Riferimenti Giurisprudenziali:
-	Consiglio di Stato  Sez. V , Sent. 13 giugno 2008, n. 2970 
Riferimenti normativi:
- Art. 78, D. Lgs. 267/2000
 
	 
	
	    Testo
	    Il consigliere comunale è obbligato ad astenersi dal prendere parte alle delibere nelle quali non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto al provvedimento da adottare.
In base al secondo comma dellâ art. 78 D. Lgs.  267/2000 â Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 (come ad es. i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province), devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto gradoâ. 
La norma in esame è espressione di un obbligo generale di astensione dei membri dei collegi amministrativi che si vengano a trovare in conflitto di interessi in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto con quello pubblico. 
Lâobiettivo della disposizione è quello di evitare che interessi personali del componente di un organo collegiale possano interferire con lo svolgimento del proprio ruolo riconoscendo come âil comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazioneâ (art. 78 comma 1 D. Lgs.  267/2000).
In questo contesto, il concetto di interesse viene interpretato come ogni situazione di conflitto o contrasto di situazioni personali in grado di poter alterare la volontà collegiale per il raggiungimento di una qualsiasi utilità che si possa ricavare dalla adozione del provvedimento.
Lâobbligo di astenersi per lâ amministratore pubblico trova fondamento nella Costituzione in base al principio dellâimparzialità dellâazione amministrativa, principio, questo, introdotto a tutela del prestigio della Pubblica Amministrazione la quale deve agire nellâesclusivo interesse collettivo, senza alcuna possibilità di interferenza personalistica nelle scelte dellâEnte.
Da tale obbligo scaturisce che gli interessati alle deliberazioni degli organi assembleari di cui fanno parte, debbono evitare di partecipare non solo alla votazione ma anche alla discussione, in quanto potrebbero condizionare la formazione del volere assembleare per il solo fatto di essere titolari di interessi divergenti rispetto a quello generale dellâorgano collegiale.
Lâatto assunto senza il rispetto  dellâobbligo è totalmente annullabile  e ciò per garantire la tutela dellâimmagine dellâamministrazione, tutela ancora più incisiva quando si tratta di provvedimenti emessi dagli Enti Locali ed in particolare quelli che riguardano la revoca del presidente del consiglio comunale od organi assimilati.
La sindacabilità del provvedimento, anche nel caso  in cui il suo contenuto implichi valutazioni politiche, è garantito in quanto lâintervento dei giudici amministrativi è rivolto a verificare la legittimità del procedimento, con la possibilità dellâannullamento dellâatto ogniqualvolta esso sia in contrasto con quanto previsto normativamente.        
 
	 
	
	    Autore
	    Dott. Grasselli Stefano  
	 
	
	    Data
	    martedì 15 luglio 2008 
	 
 
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