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Indici della Rassegna

Titolo
ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. V , Sent. 13 giugno 2008, n. 2970 Riferimenti normativi: - Art. 78, D. Lgs. 267/2000
Testo
Il consigliere comunale è obbligato ad astenersi dal prendere parte alle delibere nelle quali non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto al provvedimento da adottare.

In base al secondo comma dell’ art. 78 D. Lgs. 267/2000 “ Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 (come ad es. i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province), devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”.
La norma in esame è espressione di un obbligo generale di astensione dei membri dei collegi amministrativi che si vengano a trovare in conflitto di interessi in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto con quello pubblico.
L’obiettivo della disposizione è quello di evitare che interessi personali del componente di un organo collegiale possano interferire con lo svolgimento del proprio ruolo riconoscendo come “il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione” (art. 78 comma 1 D. Lgs. 267/2000).
In questo contesto, il concetto di interesse viene interpretato come ogni situazione di conflitto o contrasto di situazioni personali in grado di poter alterare la volontà collegiale per il raggiungimento di una qualsiasi utilità che si possa ricavare dalla adozione del provvedimento.
L’obbligo di astenersi per l’ amministratore pubblico trova fondamento nella Costituzione in base al principio dell’imparzialità dell’azione amministrativa, principio, questo, introdotto a tutela del prestigio della Pubblica Amministrazione la quale deve agire nell’esclusivo interesse collettivo, senza alcuna possibilità di interferenza personalistica nelle scelte dell’Ente.
Da tale obbligo scaturisce che gli interessati alle deliberazioni degli organi assembleari di cui fanno parte, debbono evitare di partecipare non solo alla votazione ma anche alla discussione, in quanto potrebbero condizionare la formazione del volere assembleare per il solo fatto di essere titolari di interessi divergenti rispetto a quello generale dell’organo collegiale.
L’atto assunto senza il rispetto dell’obbligo è totalmente annullabile e ciò per garantire la tutela dell’immagine dell’amministrazione, tutela ancora più incisiva quando si tratta di provvedimenti emessi dagli Enti Locali ed in particolare quelli che riguardano la revoca del presidente del consiglio comunale od organi assimilati.
La sindacabilità del provvedimento, anche nel caso in cui il suo contenuto implichi valutazioni politiche, è garantito in quanto l’intervento dei giudici amministrativi è rivolto a verificare la legittimità del procedimento, con la possibilità dell’annullamento dell’atto ogniqualvolta esso sia in contrasto con quanto previsto normativamente.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 luglio 2008
 
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