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Indici della Rassegna

Titolo
LICENZIAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO E TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 7 luglio 2008 n. 3347; Riferimenti Normativi: - Art. 21 L. n. 1034 del 1971
Testo
Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, il licenziamento assume natura di provvedimento autoritativo a prescindere dalla sua qualificazione come discrezionale o meno, essendo sufficiente a tal fine la sua natura di atto unilaterale finalizzato a realizzare un interesse pubblico proprio dell’amministrazione datrice di lavoro, nel porre fine al rapporto di lavoro stesso nei modi e nei casi consentiti dalla norma organizzativa attributiva del potere stesso, avendo perciò natura costitutiva di una situazione conforme all’interesse pubblico perseguito. Ne discende che il licenziamento, avente tale natura provvedimentale di diritto pubblico, deve essere impugnato, mediante notificazione del ricorso giurisdizionale, nel generale termine decadenziale previsto dall’art. 21 della L. 1034 del 1971 (“Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza”).

Nel caso di sentenza declinatoria della giurisdizione (nella specie si trattava di una sentenza del giudice del lavoro che aveva affermato la giurisdizione del G.A., ritenendo sussistente un rapporto di pubblico impiego), il termine per impugnare l’atto autoritativo del licenziamento del dipendente decorre dalla data di pubblicazione della decisione del giudice che dichiara il difetto di giurisdizione, visto che il termine decadenziale qui in rilievo è un termine sostanziale e non processuale, affatto estraneo a quello di decorrenza dei termini per la proposizione delle impugnazioni invocato in appello.
Deve allora ritenersi che la pubblicazine della sentenza declinatoria della giurisdizione, debitamente comunicata, integrasse il dies a quo di decorrenza del predetto termine decadenziale.
Nell’ipotesi sopra prospettata, la rimessione in termini per errore scusabile non può, per la sua stessa natura derogatoria al principio generale della perentorietà dei termini e della speditezza del processo amministrativo, essere concessa senza tener conto del permanere della scusabilità nel tempo. Nella fattispecie, quindi, non è stato ritenuto possibile concedere la rimessione in termini, atteso che l’impugnativa del licenziamento del dipendente pubblico era stata proposta a distanza di molto tempo dalla sentenza del giudice del lavoro che aveva declinato la giurisdizione.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 luglio 2008
 
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