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Indici della Rassegna

Titolo
USO DEL CELLULARE ALLA GUIDA
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sez. II, sent. 27 maggio 2008, n. 13766
Testo
L’art. 173, comma 2, C.d.S. vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purchè il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Il fatto contestato e portato, in prima battuta, all’attenzione del Giudice di Pace consisteva nella sanzione amministrativa elevata ai sensi del suddetto articolo ad una automobilista perché sorpreso da una pattuglia di carabinieri con il telefono cellulare in mano.
Rigettatata l’opposizione alla sanzione amministrativa in primo grado, veniva proposto ricorso in cassazione.

In questa sede l’automobilista lamentava l’indebita interpretazione estensiva dell’art. 173 C.d.S. operata dal giudice di prime cure, asserendo che tale norma è diretta a sanzionare il solo uso del cellulare a fini di conversazione, mentre il ricorrente stava usando il telefono per prelevare dati dalla rubrica.

Alla base della controversia in esame si pone, quindi, il dubbio interpretativo relativo alla dicitura “divieto di uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici”, nel senso di capire se debba intendersi solamente l’effettuazione di conversazioni telefoniche oppure debba ritenersi proibita qualsiasi modalità di utilizzo del telefono cellulare ivi compresi l’invio o il ricevimento di messaggi e la consultazione della rubrica.
Con la sentenza in epigrafe i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il Giudice di Pace abbia fatto corretta applicazione dell’art. 173, C.d.S. attenendosi pedissequamente alla ratio e alla lettera della citata disposizione, senza alcuna indebita interpretazione estensiva.
L’art. 173, C.d.S. infatti, costituisce specificazione della prescrizione generale contenuta nell’art. 140, secondo cui “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
La ratio dell’art. 173 è quella di prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione alla guida e, in particolare, l’impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.
Applicando tali considerazioni al caso in esame, emerge che l’uso del cellulare per la ricerca d’un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall’apparecchio stesso, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi i profili evidenziati, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio e lo svolgimento della vista dalla strada all’apparecchio stesso, ma anche l’impegno d’una delle mani sull’apparecchio con contemporanea guida; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della condizione del veicolo possono richiedere tempi psicotenici di reazione immediati.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 15 luglio 2008
 
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