Indici della Rassegna
Titolo
USO DEL CELLULARE ALLA GUIDA
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. II, sent. 27 maggio 2008, n. 13766
Testo
Lâart. 173, comma 2, C.d.S. vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui allâart. 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. Eâ consentito lâuso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purchè il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento lâuso delle mani.
Il fatto contestato e portato, in prima battuta, allâattenzione del Giudice di Pace consisteva nella sanzione amministrativa elevata ai sensi del suddetto articolo ad una automobilista perché sorpreso da una pattuglia di carabinieri con il telefono cellulare in mano.
Rigettatata lâopposizione alla sanzione amministrativa in primo grado, veniva proposto ricorso in cassazione.
In questa sede lâautomobilista lamentava lâindebita interpretazione estensiva dellâart. 173 C.d.S. operata dal giudice di prime cure, asserendo che tale norma è diretta a sanzionare il solo uso del cellulare a fini di conversazione, mentre il ricorrente stava usando il telefono per prelevare dati dalla rubrica.
Alla base della controversia in esame si pone, quindi, il dubbio interpretativo relativo alla dicitura âdivieto di uso durante la marcia di apparecchi radiotelefoniciâ, nel senso di capire se debba intendersi solamente lâeffettuazione di conversazioni telefoniche oppure debba ritenersi proibita qualsiasi modalità di utilizzo del telefono cellulare ivi compresi lâinvio o il ricevimento di messaggi e la consultazione della rubrica.
Con la sentenza in epigrafe i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il Giudice di Pace abbia fatto corretta applicazione dellâart. 173, C.d.S. attenendosi pedissequamente alla ratio e alla lettera della citata disposizione, senza alcuna indebita interpretazione estensiva.
Lâart. 173, C.d.S. infatti, costituisce specificazione della prescrizione generale contenuta nellâart. 140, secondo cui âgli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradaleâ.
La ratio dellâart. 173 è quella di prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione alla guida e, in particolare, lâimpegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.
Applicando tali considerazioni al caso in esame, emerge che lâuso del cellulare per la ricerca dâun numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dallâapparecchio stesso, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi i profili evidenziati, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dellâattenzione dalla guida allâutilizzazione dellâapparecchio e lo svolgimento della vista dalla strada allâapparecchio stesso, ma anche lâimpegno dâuna delle mani sullâapparecchio con contemporanea guida; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della condizione del veicolo possono richiedere tempi psicotenici di reazione immediati.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 15 luglio 2008
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