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Indici della Rassegna

Titolo
SANZIONI CONTESTATE ORALMENTE IN ASSENZA DI FORMULARIO
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. II, sent. 3 giugno 2008, n. 14668
Testo
Un Ufficio Territoriale del Governo impugnava per cassazione la sentenza con la quale il giudice di pace, in accoglimento dell'opposizione proposta da un automobilista, annullava i verbali di contravvenzione redatti da agenti della Polizia di Stato per violazione degli articoli 158, 154 e 172 c.d.s.. Il giudice di pace osservava, infatti, che due agenti della Polizia di Stato, a bordo di un'autovettura civile, avevano affiancato l'autovettura condotta dal ricorrente al quale avevano poi contestato alcune violazioni di norme dettate dal c.d.s.; che le dette violazioni erano state però contestate oralmente in quanto gli agenti erano sprovvisti dell'apposito modulario; che il descritto operato degli agenti era affetto da nullità radicale ed insanabile; che non era consentito limitare, in pregiudizio della opponente, la possibilità di difendersi soltanto con una querela di falso.
L'Ufficio Territoriale del Governo denuncia violazione degli articoli 200 e 201 c.d.s., nonché degli articoli 384 e 385 d.p.r. 16/12/1992 n. 495, deducendo che esiste una distinzione tra i tre momenti dell'operazione dell'accertamento della violazione, ossia contestazione, verbalizzazione e consegna del verbale. La contestazione avviene di regola in forma orale il che si sarebbe verificato nel caso di specie per cui il ricorrente aveva avuto la possibilità di esprimere le proprie osservazioni nel momento di detta contestazione. La redazione materiale del verbale e la sua consegna al ricorrente erano state posticipate per una impossibilità oggettiva, ossia la mancanza del modulario da parte degli agenti al momento della contestazione: ciò non avrebbe comportato alcuna violazione di legge. Nel verbale gli agenti hanno specificato il motivo della mancata redazione dello stesso al momento dell'accertamento. Tale precisazione non era neanche necessaria posto che l'articolo 200 c.d.s, esige di regola la contestazione immediata e non l'immediatezza della verbalizzazione la cui redazione può essere impossibile anche nell'ipotesi in cui gli agenti non abbiano momentaneamente il modulario.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuta fondata la difesa dell’ufficio territoriale del Governo.
Occorre premettere che, come rilevato dal ricorrente, la questione relativa alla mancata redazione del verbale di contravvenzione - e della mancata consegna immediata di detto verbale subito dopo la relativa contestazione al trasgressore - è stata già affrontata da questa Corte la quale al riguardo ha affermato che: a) l'operazione di accertamento delle violazione al c.d.s. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale; b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d'illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento; c) tuttavia l'art. 201 del codice della strada contempla l'eventualità che l'immediata contestazione dell'infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l'indicazione della circostanza impeditiva; d) la "verbalizzazione" è operazione distinta e successiva, rispetto alla già "avvenuta" contestazione; e) a norma del terzo comma dell'articolo 200 c.d.s. copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni ( nei sensi suddetti, sentenza 21/11/2002 n. 16420 ).
Nel caso in esame non risulta contestato che la ricorrente sia stata fermata dagli agenti della Polizia di Stato i quali le hanno di persona ed immediatamente contestato le violazioni accertate consentendole di formulare osservazione e di illustrare argomenti a propria discolpa. Nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa del ricorrente è derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, verbale che è stato poi notificato all'interessata con l'espressa precisazione che gli agenti accertatori non avevano potuto redigere apposito verbale al momento della contestazione delle infrazioni "per mancanza di formulario a seguito".
Si tratta di una motivazione valida e logicamente plausibile tenuto conto che gli agenti accertatori facevano parte della Polizia di Stato e si trovavano a bordo di un'autovettura civile "per motivi di controllo del territorio" e, quindi, per svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli della regolazione del traffico, della prevenzione e dell'accertamento delle violazioni in tema di circolazione stradale.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi]
Data
martedì 15 luglio 2008
 
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