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Testo
CONTRATTI DELLA P.A.: DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 giugno 2008, n. 3295

1. Non può essere esclusa da una gara una associazione temporanea di imprese di cui fa parte un consorzio di cooperative, nel caso in cui il modello GAP previsto dal bando di gara sia stato prodotto con riferimento a tutte le ditte facenti parte dell’a.t.i. e non anche con riferimento a due ditte, che, pur facendo parte del consorzio di cooperative e pue essendo state designate come esecutrici del contratto, non figuravano tra le imprese facenti parte dell’a.t.i.
2. L’applicazione dell’art. 41, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non è esclusa dal manctao intervento di un espresso giudizio di idoneità della stazione appaltante; giudizio che può essere anche espresso in maniera implicita.
3. Ai sensi dell’art. 41 citato, la prova della capacità economica e finanziaria mediante “qualsiasi altro documento considerato idoneo” dalla stazione appaltante può essere anche costituita dal fatturato dell’esercizio in corso nell’anno di pubblicazione del bando, nel caso in cui quest’ultimo si riferisca genericamente agli “ultimi cinque esercizi antecendenti la pubbliocazione del bando”; tale espressione, infatti, non esclude il fatturato inerente l’anno della pubblicazione del bando, purchè relativo a periodo antecedente alla dat di pubblicazion stessa.

ANNULLAMENTO DELLA GARA E RISARCIMENTO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 3 luglio 2008, n. 640

Nel caso in cui l’annullamento di una gara comporti la rinnovazione della stessa, ove la fornitura sia stata medio tempore effettuata, l’amministrazione deve essere condannata al risarcimento dei danni; infatti, nel caso di fornitura già eseguita, diviene impossibile il prodursi dell’effetto pienamente ripristinatorio, con la conseguente necessità di disporre un risarcimento per equivalente, quantificabile anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., assumendo come parametro il danno lamentato per la mancata aggiudicazione, con la utilizzazione analogica del criterio del 10% dell’offerta economica, previsto in materia di lavori pubblici.

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana, sez. I, sent. 1 luglio 2008, n. 1710

Nel caso di gare da aggiudicare con ilo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 83, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ormai limita la discrezionalità della commissione di gara nella specificazione dei criteri di valutazione delle offerete, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest’ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri. Alla stregua di tale nuova disposizione di legge, deve quindi ritenersi che è illegittimo il bando di gara di un appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il quale prevede il potere della commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi, atteso che tale potere, sia pur ammesso nella disciplina ante-Codice, è ormai precluso dalle disposizioni innovative dell’art. 83 del Codice dei Contratti, il quale stabilisce ormai che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice.
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Data
martedì 15 luglio 2008
 
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