Testo
CONTRATTI DELLA P.A.: DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITAâ ECONOMICA E FINANZIARIA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 giugno 2008, n. 3295
1. Non può essere esclusa da una gara una associazione temporanea di imprese di cui fa parte un consorzio di cooperative, nel caso in cui il modello GAP previsto dal bando di gara sia stato prodotto con riferimento a tutte le ditte facenti parte dellâa.t.i. e non anche con riferimento a due ditte, che, pur facendo parte del consorzio di cooperative e pue essendo state designate come esecutrici del contratto, non figuravano tra le imprese facenti parte dellâa.t.i.
2. Lâapplicazione dellâart. 41, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non è esclusa dal manctao intervento di un espresso giudizio di idoneità della stazione appaltante; giudizio che può essere anche espresso in maniera implicita.
3. Ai sensi dellâart. 41 citato, la prova della capacità economica e finanziaria mediante âqualsiasi altro documento considerato idoneoâ dalla stazione appaltante può essere anche costituita dal fatturato dellâesercizio in corso nellâanno di pubblicazione del bando, nel caso in cui questâultimo si riferisca genericamente agli âultimi cinque esercizi antecendenti la pubbliocazione del bandoâ; tale espressione, infatti, non esclude il fatturato inerente lâanno della pubblicazione del bando, purchè relativo a periodo antecedente alla dat di pubblicazion stessa.
ANNULLAMENTO DELLA GARA E RISARCIMENTO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 3 luglio 2008, n. 640
Nel caso in cui lâannullamento di una gara comporti la rinnovazione della stessa, ove la fornitura sia stata medio tempore effettuata, lâamministrazione deve essere condannata al risarcimento dei danni; infatti, nel caso di fornitura già eseguita, diviene impossibile il prodursi dellâeffetto pienamente ripristinatorio, con la conseguente necessità di disporre un risarcimento per equivalente, quantificabile anche in via equitativa, ai sensi dellâart. 1226 c.c., assumendo come parametro il danno lamentato per la mancata aggiudicazione, con la utilizzazione analogica del criterio del 10% dellâofferta economica, previsto in materia di lavori pubblici.
CRITERIO DELLâOFFERTA ECONOMICAMENTE PIUâ VANTAGGIOSA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana, sez. I, sent. 1 luglio 2008, n. 1710
Nel caso di gare da aggiudicare con ilo criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa, lâart. 83, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ormai limita la discrezionalità della commissione di gara nella specificazione dei criteri di valutazione delle offerete, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a questâultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri. Alla stregua di tale nuova disposizione di legge, deve quindi ritenersi che è illegittimo il bando di gara di un appalto da aggiudicare con il criterio dellâofferta economicamente più vantaggiosa il quale prevede il potere della commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi, atteso che tale potere, sia pur ammesso nella disciplina ante-Codice, è ormai precluso dalle disposizioni innovative dellâart. 83 del Codice dei Contratti, il quale stabilisce ormai che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice.