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Indici della Rassegna

Titolo
SILENZIO RIFIUTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SULL’ISTANZA DI CONDONO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 7 luglio 2008 n. 3371 Riferimenti Normativi: - Art. 21 bis L. n. 1034 del 1971 - Art. 2 della L. 241 del 1990
Testo
Il giudizio introdotto con ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, secondo le modalità del rito speciale di cui all’art. 21 bis della L. n. 1034/71, deve intendersi circoscritto al solo accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e non anche esteso alla disamina della fondatezza della pretesa sostanziale del privato. Quest’ultima, infatti, secondo il disposto dell’art. 2, comma 5, della L. 241 del 1990 rimane una mera facoltà del Giudice.
La verifica dell’illegittimità del silenzio della P.A. postula il preliminare accertamento di due elementi, la sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo di provvedere sull’istanza del privato ed il successivo accertamento della sua inosservanza. In particolare la violazione dell’obbligo di provvedere è ravvisabile nelle ipotesi nelle quali l’Amministrazione sia rimasta inadempiente al dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, secondo il precetto contenuto nell’art. 2 della L. n. 241/1990. L’obbligo di provvedere è quindi sussistente nel caso in cui il provvedimento amministrativo richiesto dall’interessato sia previsto dalla legge come atto nominato e, cioè, ove l’istanza sia idonea ad attivare una sequenza procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con l’adozione di quest’ultimo.
Nel caso di specie è sussistente l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza diretta ad ottenere una concessione edilizia in sanatoria presentata in base alle leggi sul condono edilizio, atteso che il condono edilizio è contemplato da una disposizione legislativa idonea ad investire l’amministrazione del dovere di verificare la ricorrenza delle condizioni che impongono il riconoscimento del relativo titolo e di determinarsi conformemente con un provvedimento espresso. L’obbligo di provvedere non può venir meno né a causa dell’omessa impugnazione della precedente reiezione di una domanda identica (nel caso in cui la nuova istanza risulti fondata su di una diversa disciplina legislativa), né in caso di mancata allegazione alla domanda della documentazione attestante le condizioni del condono (atteso che tale circostanza può semmai legittimare un diniego ma non l’inadempimento al dovere di pronunciarsi), né tantomeno adducendo che l’istanza stessa non è pervenuta al protocollo del settore interessato (nel caso in cui sia stato documentato che comunque l’istanza è stata presentata alla Pubblica Amministrazione).

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 31 luglio 2008
 
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