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Titolo
SILENZIO RIFIUTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SULLâISTANZA DI CONDONO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 7 luglio 2008 n. 3371
Riferimenti Normativi:
- Art. 21 bis L. n. 1034 del 1971
- Art. 2 della L. 241 del 1990
Testo
Il giudizio introdotto con ricorso avverso il silenzio dellâAmministrazione, secondo le modalità del rito speciale di cui allâart. 21 bis della L. n. 1034/71, deve intendersi circoscritto al solo accertamento dellâillegittimità dellâinerzia dellâAmministrazione e non anche esteso alla disamina della fondatezza della pretesa sostanziale del privato. Questâultima, infatti, secondo il disposto dellâart. 2, comma 5, della L. 241 del 1990 rimane una mera facoltà del Giudice.
La verifica dellâillegittimità del silenzio della P.A. postula il preliminare accertamento di due elementi, la sussistenza in capo allâAmministrazione di un obbligo di provvedere sullâistanza del privato ed il successivo accertamento della sua inosservanza. In particolare la violazione dellâobbligo di provvedere è ravvisabile nelle ipotesi nelle quali lâAmministrazione sia rimasta inadempiente al dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato dâufficio, secondo il precetto contenuto nellâart. 2 della L. n. 241/1990. Lâobbligo di provvedere è quindi sussistente nel caso in cui il provvedimento amministrativo richiesto dallâinteressato sia previsto dalla legge come atto nominato e, cioè, ove lâistanza sia idonea ad attivare una sequenza procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con lâadozione di questâultimo.
Nel caso di specie è sussistente lâobbligo del Comune di pronunciarsi sullâistanza diretta ad ottenere una concessione edilizia in sanatoria presentata in base alle leggi sul condono edilizio, atteso che il condono edilizio è contemplato da una disposizione legislativa idonea ad investire lâamministrazione del dovere di verificare la ricorrenza delle condizioni che impongono il riconoscimento del relativo titolo e di determinarsi conformemente con un provvedimento espresso. Lâobbligo di provvedere non può venir meno né a causa dellâomessa impugnazione della precedente reiezione di una domanda identica (nel caso in cui la nuova istanza risulti fondata su di una diversa disciplina legislativa), né in caso di mancata allegazione alla domanda della documentazione attestante le condizioni del condono (atteso che tale circostanza può semmai legittimare un diniego ma non lâinadempimento al dovere di pronunciarsi), né tantomeno adducendo che lâistanza stessa non è pervenuta al protocollo del settore interessato (nel caso in cui sia stato documentato che comunque lâistanza è stata presentata alla Pubblica Amministrazione).
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 31 luglio 2008
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