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Indici della Rassegna

Titolo
RINNOVO O PROPROGA DI UN CONTRATTO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. V, sent. 8 luglio 2008 n. 3391 Riferimenti Normativi: - L. 62/2005
Testo
Nell’ordinamento interno il rinnovo o la proroga, al di fuori dei casi contemplati esplicitamente, di un contratto d’appalto di servizi o di forniture stipulato da un’amministrazione pubblica dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita.
Già l’art. 6, comma 1 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 dopo la modifica introdotta dall’art. 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, disponeva il divieto di “rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi” sanzionandone la violazione con la declaratoria di nullità.
L’intervenuta disposizione dell’art. 23, comma 1, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) ha consentito solo la “proroga” dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi “per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Nell’immediatezza si è avuto l’intervento della IV Sezione del Consiglio di Stato che, con decisione 31 ottobre 2006, n. 6457, ha avuto modo di chiarire:
“la modifica introdotta dall’art.23 l. n.62/05 deve intendersi finalizzata ,all’archiviazione di una procedura di infrazione comunitaria (n.2003/2110) proprio per prevedersi nella normativa nazionale la facoltà di procedere al rinnovo espresso dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
La detta facoltà è in palese contrasto “con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi cristallizzati negli artt.43 e 49 del Trattato CE e con la normativa europea in tema di tutela della concorrenza nell’affidamento degli appalti pubblici”
Dovendo garantire l’effettiva conformazione dell’ordinamento interno a quello comunitario non possono ammettersi eccezioni in merito al divieto di rinnovo tacito dei contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni.
Se ne deve dedurre che non solo a seguito dell’intervento normativo di cui sopra, va esclusa la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma proprio dal fine che detta normativa si è posta va dedotto che ogni altra ipotesi che potesse consentire la automaticità della rinnovazione o proroga “dev’essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa ed inderogabile) il rinnovo dei contratti”.
Proprio la natura imperativa ed inderogabile della disposizione legislativa che introduce un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni implica la sopravvenuta inefficacia delle previsioni, amministrative e contrattuali, configgenti con il nuovo e vincolante principio, che non tollera la sopravvivenza dell’efficacia di difformi clausole negoziali (attesa la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti).
Da quanto sopraesposto emerge dunque che in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che scaduto il contratto, deve effettuarsi una nuova gara.
Pertanto, ogni impresa del settore può esercitare l’azione per far valere il suo interesse legittimo al rispetto delle norme dettate in materia di scelta del contraente. Il giudice accerterà l’eventuale nullità o inefficacia della clausola contrattuale (di rinnovo o proroga) in via incidentale.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 31 luglio 2008
 
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