Indici della Rassegna
Titolo
RINNOVO O PROPROGA DI UN CONTRATTO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 8 luglio 2008 n. 3391
Riferimenti Normativi:
- L. 62/2005
Testo
Nellâordinamento interno il rinnovo o la proroga, al di fuori dei casi contemplati esplicitamente, di un contratto dâappalto di servizi o di forniture stipulato da unâamministrazione pubblica dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita.
Già lâart. 6, comma 1 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 dopo la modifica introdotta dallâart. 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, disponeva il divieto di ârinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e serviziâ sanzionandone la violazione con la declaratoria di nullità .
Lâintervenuta disposizione dellâart. 23, comma 1, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) ha consentito solo la âprorogaâ dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi âper il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeâ.
Nellâimmediatezza si è avuto lâintervento della IV Sezione del Consiglio di Stato che, con decisione 31 ottobre 2006, n. 6457, ha avuto modo di chiarire:
âla modifica introdotta dallâart.23 l. n.62/05 deve intendersi finalizzata ,allâarchiviazione di una procedura di infrazione comunitaria (n.2003/2110) proprio per prevedersi nella normativa nazionale la facoltà di procedere al rinnovo espresso dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
La detta facoltà è in palese contrasto âcon i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi cristallizzati negli artt.43 e 49 del Trattato CE e con la normativa europea in tema di tutela della concorrenza nellâaffidamento degli appalti pubbliciâ
Dovendo garantire lâeffettiva conformazione dellâordinamento interno a quello comunitario non possono ammettersi eccezioni in merito al divieto di rinnovo tacito dei contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni.
Se ne deve dedurre che non solo a seguito dellâintervento normativo di cui sopra, va esclusa la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma proprio dal fine che detta normativa si è posta va dedotto che ogni altra ipotesi che potesse consentire la automaticità della rinnovazione o proroga âdevâessere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa ed inderogabile) il rinnovo dei contrattiâ.
Proprio la natura imperativa ed inderogabile della disposizione legislativa che introduce un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni implica la sopravvenuta inefficacia delle previsioni, amministrative e contrattuali, configgenti con il nuovo e vincolante principio, che non tollera la sopravvivenza dellâefficacia di difformi clausole negoziali (attesa la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti).
Da quanto sopraesposto emerge dunque che in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per lâautonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che scaduto il contratto, deve effettuarsi una nuova gara.
Pertanto, ogni impresa del settore può esercitare lâazione per far valere il suo interesse legittimo al rispetto delle norme dettate in materia di scelta del contraente. Il giudice accerterà lâeventuale nullità o inefficacia della clausola contrattuale (di rinnovo o proroga) in via incidentale.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 31 luglio 2008
Valuta questa Pagina stampa