Testo
Con ricorso, un partecipante ad un concorso, collocatosi all'8° posto della graduatoria nella selezione pubblica per titoli ed esami per cinque posti, rivolgeva istanza, nella sua qualità di concorrente, volta ad accedere agli atti della procedura selettiva e di estrarne copia
al fine di approfondire i criteri di valutazione nonché i giudizi di merito formulati dalla Commissione esaminatrice.
A fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione, il concorrente adiva il Tar per la declaratoria di illegittimità del silenzio e la relativa condanna dell'Amministrazione alla esibizione della documentazione richiesta, sottolineando, con richiami giurisprudenziali, la non necessità di notificare il ricorso de quo ad alcun controinteressato.
Chiedeva il ricorrente lâesibizione non solo dei verbali della Commissione esaminatrice ma anche dei curricula dei candidati classificati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, nonché i criteri e le valutazioni che avrebbero determinato la Commissione nell'assegnazione dei punteggi.
In relazione alla richiesta di accesso ai curricula dei concorrenti collocatisi nella graduatoria in posizione migliore di quella occupata dal ricorrente, i Giudici amministrativi osservano che deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati.
à pacifica, invero, la qualità di controinteressati nel presente giudizio di tutti i candidati collocatisi utilmente nella graduatoria, i cui nominativi ben possono essere individuati dal ricorrente, essendo la graduatoria atto certamente accessibile al medesimo.
Il Collegio condivide l'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione 24 giugno 1999, n. 16) che ha da tempo risolto la questione riguardante la tutela processuale dei soggetti titolari del diritto alla riservatezza nell'ambito dei giudizi proposti contro determinazioni in materia di accesso ai documenti.
Tali soggetti assumono la posizione formale di controinteressati, sicché il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato ad almeno uno di loro, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla conoscenza dalla determinazione negativa adottata dall'Amministrazione.
La regola, infatti, che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, consacrata nell'art. 21, comma 1, della l. n. 1074 del 1971, pur essendo concepita e formulata con specifico riferimento ai giudizi tipicamente impugnatori, tuttavia, esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, comprendente tutti i soggetti direttamente interessati dall'esito del ricorso e, quindi, l'onere con la stessa imposto deve intendersi applicabile a tutti i ricorsi, anche in quelli in materia di accesso, fondato su posizioni di interesse legittimo, come, peraltro, affermato dall'adunanza plenaria.
La l. n. 15 del 2005 ha codificato questa impostazione concettuale, come è dimostrato dalla configurazione dei "controinteressati" definiti dall'art. 22, comma 1, lett. d) della l. n. 241 del 1990, come modificata dalla predetta l. n. 15 del 2005, come "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza", offrendo piena rilevanza, nel contempo sostanziale e processuale, della qualifica stessa.
In relazione, infine, alla richiesta di accesso ai criteri ed alle valutazioni che hanno determinato la Commissione ad assegnare i punteggi ai candidati sottoposti alla prova orale deve riconoscersi la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 25, comma 5, della l. n. 241 del 1990, vale a dire interesse e tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che attribuiscono la titolarità del c.d. diritto di accesso e ne consentono l'esercizio, in quanto il ricorrente sarà posto in grado di valutare e verificare la correttezza dell'operato della Commissione. à evidente, quindi, che la richiesta documentazione è importante per la tutela degli interessi "giuridici" dell'istante, con la conseguenza che le condizioni sostanziali di ammissibilità della domanda risultano soddisfatte.