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Indici della Rassegna

Titolo
AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E MANCATO INIZIO DELLE OPERE NEL TERMINE ANNUALE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 30 luglio 2008 n. 3813 ; Riferimenti Normativi: - Art. 1 quater del D.L n. 239 del 2003 (convertito con L. 290/2003);
Testo
Al fine di evitare la decadenza di una autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di una centrale termoelettrica per mancato inizio delle opere entro il termine previsto dall’art. 1 quater del D.L. n. 239 del 2003, convertito con legge n. 290 del 2003, sono sufficienti una serie di elementi idonei a manifestare l’animus aedificandi e ad integrare il requisito prescritto dalla richiamata norma.
L’art. 1 quater del D.L. 239/2003 (intitolato “Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto”) dispone che per conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un’adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell’energia, l’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2002, ovvero del regolamento di cui al D.P.R. n. 53/1998, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell’autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell’iniziativa. Tale termine, tuttavia, è da intendersi al netto dei tempi necessari per l’eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di segnalare e documentare. Il titolare dell’autorizzazione ha altresì l’obbligo di trasmettere, all’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione medesima, copia della comunicazione d’inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto. Nel caso di specie, ed alla luce di quanto disposto dalla normativa di riferimento, il ricorso del Comune deve essere respinto, sia perché le opere realizzate dall’impresa prima della scadenza del termine di inizio lavori e risultanti dalla documentazione prodotta sono obiettivamente idonee a manifestare l’animus aedificandi e ad integrare il requisito prescritto dall’art. 1-quater del D.L. 239/2003, sia perché l’esiguità dei lavori rispetto al complesso intervento da realizzare non costituisce circostanza idonea a mettere in dubbio la certezza dell’investimento previsto nel settore energetico, cui è funzionale il termine fissato per l’inizio delle opere.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 15 agosto 2008
 
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