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Titolo
AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E MANCATO INIZIO DELLE OPERE NEL TERMINE ANNUALE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI â sentenza 30 luglio 2008 n. 3813 ;
Riferimenti Normativi:
- Art. 1 quater del D.L n. 239 del 2003 (convertito con L. 290/2003);
Testo
Al fine di evitare la decadenza di una autorizzazione per la realizzazione e lâesercizio di una centrale termoelettrica per mancato inizio delle opere entro il termine previsto dallâart. 1 quater del D.L. n. 239 del 2003, convertito con legge n. 290 del 2003, sono sufficienti una serie di elementi idonei a manifestare lâanimus aedificandi e ad integrare il requisito prescritto dalla richiamata norma.
Lâart. 1 quater del D.L. 239/2003 (intitolato âDisposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefattoâ) dispone che per conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire unâadeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dellâenergia, lâautorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2002, ovvero del regolamento di cui al D.P.R. n. 53/1998, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dellâautorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dellâiniziativa. Tale termine, tuttavia, è da intendersi al netto dei tempi necessari per lâeventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dellâautorizzazione ha lâobbligo di segnalare e documentare. Il titolare dellâautorizzazione ha altresì lâobbligo di trasmettere, allâamministrazione che ha rilasciato lâautorizzazione medesima, copia della comunicazione dâinizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dellâimpianto. Nel caso di specie, ed alla luce di quanto disposto dalla normativa di riferimento, il ricorso del Comune deve essere respinto, sia perché le opere realizzate dallâimpresa prima della scadenza del termine di inizio lavori e risultanti dalla documentazione prodotta sono obiettivamente idonee a manifestare lâanimus aedificandi e ad integrare il requisito prescritto dallâart. 1-quater del D.L. 239/2003, sia perché lâesiguità dei lavori rispetto al complesso intervento da realizzare non costituisce circostanza idonea a mettere in dubbio la certezza dellâinvestimento previsto nel settore energetico, cui è funzionale il termine fissato per lâinizio delle opere.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 15 agosto 2008
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