Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
NESSUNA PRIVACY SUGLI ATTI DEL CONCORSO
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar lazio, Roma, sez. III, sent. 8 luglio 2008, n. 6450
Testo
Oggetto della controversia è il diniego opposto all’istanza di accesso presentata da un partecipante ad una procedura concorsuale di prendere visione e di estrarre copia degli elaborati di alcuni candidati che avevano superato la prova scritta.

Il contestato diniego si basava sulla circostanza che l’accesso ai suddetti elaborati poteva essere consentito solamente dopo che fosse stata data “opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potere opporsi motivatamente a tale richiesta”.

Con la sentenza in epigrafe il collegio osserva che il ricorrente avendo partecipato alla procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell’interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che l’art. 2 del DPR n. 352/1992, in puntuale applicazione dell’art. 22 della L. n. 241/1990, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso.
Tale interesse è stato puntualemnte evidenziato nell’istanza di accesso nella quale il ricorrente ha manifestato l’intenzione di valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se del caso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni.
Nessuna rilevanza, poi, assume la previa comunicazione della suddetta istanza agli altri candidati la cui produzione documentale è oggetto della stessa, al fine di consentire a questi ultimi di opporsi motivatamente al suo accoglimento. Al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato il principio che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza.
Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.

Né, in concreto, l’omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all’ostensione dei documenti richiesti dal ricorrente.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 15 agosto 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa