Indici della Rassegna
Titolo
REVOCA DELLâ ASSESSORE E COMUNICAZIONE DELLâAVVIO DEL PROCEDIMENTO
Abstract
Riferimenti Giurispruedenziali:
- Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. 28 luglio 2008 n. 3045
Testo
Con ricorso Vittorio Sgarbi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano ha impugnato lâatto di revoca sindacale adducendo: violazione dellâart. 46, comma 4, d.lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U. delle leggi sullâordinamento degli Enti Locali), violazione degli artt. 3 e 7 della legge 7.8.1990 n. 214; violazione degli artt. 47 e 51 dello Statuto del Comune di Milano.
Sebbene lâatto di revoca di un Assessore comunale risulti caratterizzato da unâampia discrezionalità in quanto attinente al rapporto fiduciario tra Sindaco e Assessore, e nonostante che il sindacato del Giudice amministrativo su tale atto vada confinato in ambiti assai ristretti, rivolti essenzialmente a verificare i profili formali e procedimentali della revoca, così come disciplinati dalla legge e dallo statuto, è necessario tuttavia che tale atto sia fornito di una sufficiente motivazione, la quale richiami i presupposti assunti a sua giustificazione (secondo i principi generali e secondo lâespressa previsione dellâart. 46, comma 4°, del D.Lg.vo n. 267/2000, che impone al Sindaco di dare "motivata comunicazione" della revoca al Consiglio comunale) e che sia preceduto dalla comunicazione dellâavvio del procedimento.
Nel caso di specie, in disparte le censure inerenti la motivazione del provvedimento impugnato, il Sindaco di Milano, ha tuttavia, proceduto alla revoca con effetto immediato, senza dare alcuna comunicazione formale di avvio del procedimento.
Se è vero che la natura di rapporto fiduciario consente al Sindaco di revocare in qualsiasi momento lâatto di nomina ad Assessore, lâobbligo di far precedere lâatto di revoca da una comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dellâart. 7 della L. 7.8.1990 n. 241, trova pur sempre applicazione anche nella fattispecie in esame prescindendo, "in linea di principio" dallâurgenza e/o dalle modalità del tipo di contrasto insorto tra il Sindaco e lâAssessore.
Sulla scorta di un consolidato indirizzo è quindi illegittimo il provvedimento con il quale il Sindaco disponga la revoca della nomina di un assessore comunale nel caso in cui tale provvedimento non sia preceduto dalla comunicazione allâinteressato dellâinizio del procedimento e non esplichi le concrete ragioni che hanno indotto per esigenze di celerità ad omettere la comunicazione di cui allâart. 7 della legge 7.8.1990 n. 241.
Dalla legittimità del ricorso deriva altresì il diritto del ricorrente di percepire il trattamento economico connesso alla carica per il periodo successivo alla sua rimozione.
Autore
Dott.ssa marta Dolfi
Data
venerdì 15 agosto 2008
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