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Indici della Rassegna

Titolo
LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL TERMINE ANNUALE PER LA PROPOSIZIONE DELL’APPELLO
Argomento
Diritto civile
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte Costituzionale, sent. 25 luglio 2008 n. 297 ; Riferimenti Normativi: - Art. 24 della Costituzione; - Art. 327, comma 1, del C.p.c.
Testo
La Corte Costituzionale, con precedenti pronunciamenti, si è già pronunciata su tale questione dichiarandola, una prima volta, inammissibile (sentenza n. 584 del 1990) e, una seconda volta, manifestamente inammissibile (ordinanza n. 129 del 1991). Le ragioni per cui la questione fu disattesa in passato risiedevano nel considerare il termine annuale di decadenza ex art. 327 cod. proc. civ. logico corollario del principio di formazione del giudicato indipendentemente dalla notificazione della sentenza, e che lo spostamento della decorrenza del termine annuale alla data di comunicazione della sentenza, avrebbe sconvolto la coerenza del sistema delle impugnazioni e postulato modifiche del sistema normativo, riguardo alla posizione del contumace, non consentite alla Corte. L’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., - il quale prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa – opera un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. L’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis. La decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio. E’ bensì vero che la Corte, con decisioni in materia fallimentare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme sulla decorrenza di termini processuali per l’impugnazione di un’atto da un determinato evento o dall’affissione anziché dalla comunicazione dello stesso. Tuttavia, il principio è stato enunciato in riferimento ad ipotesi, in cui i termini fissati dal legislatore erano oggettivamente esigui ed ontologicamente diverse da quella prevista dall’art. 327 del c.p.c..
Per tali motivi il principio di cui all’art. 327 c.p.c. non è in contrasto con l’art. 24 Cost. e, quindi, la questione proposta è da considerarsi infondata.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 15 agosto 2008
 
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