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Indici della Rassegna

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Notizie in breve
Abstract
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Testo
SINDACALISTI: NIENTE BUONI PASTO PER CHI HA IL DISTACCO
Riferimenti Giurisprudenzuali:
- Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. 21 luglio 2008, n. 20087

Non c’è obbligo in capo al datore di lavoro distaccante di corrispondere i buoni pasto al personale in distacco sindacale. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza con la snetenza in esame.
Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorchè il servizio mensa rappresenti un’agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l’utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con rapporto.

DISTANZE IMPIANTI CARBURANTI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 22 luglio 2008, n. 953

Ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, va rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la seguente questione pregiudiziale: se le norme regionali e nazionali italiane che prevedono distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, e segnatamente l’art. 13 della legge regionale del Lazio n. 8/2001, nonché le norme di legge nazionali di riferimento per la parte in cui hanno consentito, o comunque non hanno impedito, nell’esercizio delle competenze normative dello stato italiano, la previsione di distanze minime fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti da parte del citato art. 13, siano compatibili con il diriitto comunitario, e segnatamente con gli artt. 43, 48, 49 e 56 del trattato CE e con i principi comunitari di concorrenza economica e di non discriminazione giuridica sanciti dal medesimo trattato.

IL PREFETTO DEVE EMANARE L’ORDINANZA – INGIUNZIONE NEL TERMINE DI 150 GIORNI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. II, sent. 29 luglio 2008 n. 20555
Nel caso di violazioni del Codice della Strada, per cui, come nella specie, non sia previsto il pagamento in misura ridotta, l’ordinanza ingiunzione dev’essere adottata dal prefetto, in mancanza di un termine di legge specifico, in analogia a quanto è stabilito dall’articolo 204 del CdS, entro il termine ivi previsto, il quale va computato dalla data di ricezione degli atti trasmessi al prefetto dall’ufficio accertatore e con riferimento, quanto alla sua durata, alla legge vigente al momento dell’emissione dell’atto.
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Data
venerdì 15 agosto 2008
 
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