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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI PER IL SOGGETTO CHE HA UN INTERESSE ATTUALE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Lombarda Sez. II Sent. 24 luglio 2008 n. 2974 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo
L’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi è riconosciuto in capo al soggetto titolare di un interesse attuale, diretto e concreto connesso ad una situazione giuridicamente tutelata.


L’art. 22 L. 241/1990 nell’enunciare la definizione ed i principi in materia di accesso indica come interessati “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
L’esercizio, quindi, del diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi è riconosciuto esclusivamente in capo a coloro che hanno un rapporto giuridicamente rilevante con il bene oggetto della richiesta.
Tali richiedenti si identificano con i titolari di un interesse corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e correlata al documento del quale si chiede l’accesso.

Il legislatore ha voluto contemperare da un lato l’esigenza dei soggetti di poter essere informati sul corretto andamento dall’attività della Pubblica Amministrazione dall’altro la considerazione che tale intervento dei privati trovi una propria giustificazione in quel particolare procedimento.
Il diritto di accesso, infatti, non attribuisce un potere esplorativo di vigilanza esercitato mediante l’ acquisizione conoscitiva di atti in possesso dell’Amministrazione, ma presuppone in capo ai richiedenti, per garantire a costoro un apporto partecipativo nel procedimento amministrativo, la titolarità di una situazione giuridicamente tutelata.
Questa qualificazione della posizione rende legittimo il provvedimento di diniego di un Ente Locale alla richiesta di accesso agli atti formulata da soggetti i quali giustificano la loro istanza sull’esercizio “di fatto” di un’attività senza aver mai ricevuto l’incarico per l’esercizio del servizio comunale.
L’assenza di un formale incarico esclude in capo ai richiedenti la posizione di soggetto incaricato di un servizio comunale e conseguentemente non si riscontra nessuna titolarità di quella posizione di interesse personale e concreto che potrebbe portare a riconoscere il diritto all’ostensione degli atti.
Per quanto sopra esposto, nel caso esaminato, mancando in capo ai richiedenti un interesse qualificato alla domanda di accesso, correttamente il Comune ha rigettato la loro istanza, non sussistendone i presupposti per l’accoglimento.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 31 agosto 2008
 
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