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Indici della Rassegna

Titolo
DEPOSITO DELL’ATTO E DECORRENZA DEL TERMINE DECADENZIALE PER LA PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Puglia, Lecce, sez. III, sent. 18 agosto 2008 n. 2394 ;
Testo
Nella motivazione della sentenza in rassegna si ammette lealmente che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, il deposito dei provvedimenti impugnati nel giudizio pendente tra le parti, in via generale, non è di per sè idoneo a far considerare avvenuta la conoscenza degli stessi dalla parte ai fini della decorrenza del termine di impugnazione giurisdizionale, con la conseguenza che il termine di impugnazione del provvedimento in oggetto non decorre dalla data del deposito dello stesso nel giudizio, bensì dalla successiva data in cui la parte personalmente ne abbia avuta piena contezza.
Questo orientamento, tuttavia, deve essere superato. Invero, il difensore, secondo la dottrina processualcivilistica, se non può considerarsi un vero e proprio rappresentante, non è neanche un una sorta di traduttore in termini giuridici della volontà della parte e ciò in quanto nel campo tecnico-giuridico dispone di un margine di discrezionalità e di autonomia persino più ampio di quello concesso al rappresentante. In questa autonomia di cui il difensore dispone nel compimento e nella ricezione degli atti del processo, risiede, ad avviso del T.A.R. Puglia – Lecce, la ragione per la quale deve trovare applicazione, anche per la rappresentanza tecnica, la disciplina dettata, in tema di stati soggettivi rilevanti, dall’art. 1391 c.c., con riferimento alla rappresentanza vera e propria (la norma dispone che nei casi in cui rileva lo stato di scienza o di ignoranza di determinate circostanze si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato).
Anche in ambito tecnico-giuridico, dunque, si ritiene corretto fare riferimento alla conoscenza del difensore, conoscenza, che, in forza della procura conferita, diviene conoscenza della parte.
Il deposito in giudizio di un atto – qualora sia stato effettuato nel termine, ancorché non perentorio, stabilito per la costituzione delle parti resistenti – è idoneo a determinare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione di motivi aggiunti, ancorché di conoscenza si possa parlare, effettivamente, solo in capo al difensore; in forza del conferimento del potere di compiere e ricevere tutti gli atti del processo attribuito al difensore dalla parte, mediante la procura, tale conoscenza è, infatti, da considerare conoscenza della parte.
Ha aggiunto il T.A.R. Puglia – Lecce che questo orientamento non può ritenersi lesivo del principio costituzionale dell’effettività della difesa. Se la parte, difatti, si avvantaggia dell’attività processuale svolta dal proprio avvocato, non può non subire le conseguenze degli stati soggettivi rilevanti che sussistono in capo al difensore e ad essa relativi.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 31 agosto 2008
 
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