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Indici della Rassegna

Titolo
NUOVI POTERI DEL SINDACO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti normativi: - L. 125/2008
Testo
L’ introduzione delle nuove disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica non hanno conferito nessun nuovo e più incisivo potere ai sindaci per l’esercizio delle funzioni già attribuite.

L’ Art. 6 della L. 24/07/2008 n. 125 ha modificato l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle attribuzioni del sindaco in materia statale.
Da un’ attenta lettura della nuova disposizione non emerge alcun concreto ampliamento dei poteri per il sindaco.
Il nuovo testo, al primo comma dell’ art. 54 T.UE.L. ha semplicemente invertito l’ordine dei compiti conferiti al sindaco, quale ufficiale del Governo, senza modificarne il contenuto.
In particolare, per quanto riguarda, gli interventi di pubblica sicurezza il precedente articolo, prima dell’introduzione della Novella del 2008, affermava come il primo cittadino sovrintende “allo svolgimento in materia di ordine e sicurezza pubblica all’emanazione delle funzioni sono attributi dalla Legge e dai regolamenti ” , oggi espressamente il nuovo testo recita “ il sindaco sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla Legge e dai regolamenti in materia di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica” rimanendo impregiudicato che l’espletamento di tali funzioni trova il suo fondamento nella Legge che non ha trovato alcuna modifica rispetto al quadro normativo preesistente, tenendo altresì conto che nell’esercizio dell’attività di vigilanza relativo all’ordine pubblico il primo cittadino è tenuto ad informare preventivamente il Prefetto.
Forse l’aspetto maggiormente innovativo è nel conferimento al sindaco di adottare provvedimenti ordinari e non solo per necessità ed urgenza per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma sempre, previa comunicazione al prefetto.
Nello svolgimento di tale potere, rientra quello di poter modificare gli orari degli esercizi commerciali.
In caso di inerzia del titolare dei poteri essi sono esercitati dal Prefetto.
Per dare seguito al nuovo intervento, è stato introdotto il decreto ministeriale 05/08/2008che autorizza i sindaci ad intervenire con i poteri di cui all’art. 54 T.U.E.L. in ordine ad alcuni eventi ed in particolare quelli preposti alla lotta a fenomeni criminosi, al danneggiamento al patrimonio pubblico, a comportamenti che possano offendere la decenza pubblica.
Dal nuovo quadro normativo si può affermare che in riferimento all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti non vi è alcun ampliamento dei poteri e per i provvedimenti ordinari gli interventi sindacali sono limitati a quanto previsto dal legislatore e dagli indirizzi forniti dal Ministero.
In ultimo, nessuna novità è intervenuta per l’apparato sanzionatorio in caso di violazione dei provvedimenti.
Le conclusioni sopra riportate, fanno affermare, che almeno in tale fase, nessun potere ulteriore e straordinario è conferito al sindaco, nella veste di Ufficiale del Governo.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 31 agosto 2008
 
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