Indici della Rassegna
Titolo
NUOVI POTERI DEL SINDACO
Abstract
Riferimenti normativi:
- L. 125/2008
Testo
Lâ introduzione delle nuove disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica non hanno conferito nessun nuovo e più incisivo potere ai sindaci per lâesercizio delle funzioni già attribuite.
Lâ Art. 6 della L. 24/07/2008 n. 125 ha modificato lâart. 54 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle attribuzioni del sindaco in materia statale.
Da unâ attenta lettura della nuova disposizione non emerge alcun concreto ampliamento dei poteri per il sindaco.
Il nuovo testo, al primo comma dellâ art. 54 T.UE.L. ha semplicemente invertito lâordine dei compiti conferiti al sindaco, quale ufficiale del Governo, senza modificarne il contenuto.
In particolare, per quanto riguarda, gli interventi di pubblica sicurezza il precedente articolo, prima dellâintroduzione della Novella del 2008, affermava come il primo cittadino sovrintende âallo svolgimento in materia di ordine e sicurezza pubblica allâemanazione delle funzioni sono attributi dalla Legge e dai regolamenti â , oggi espressamente il nuovo testo recita â il sindaco sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla Legge e dai regolamenti in materia di polizia giudiziaria e sicurezza pubblicaâ rimanendo impregiudicato che lâespletamento di tali funzioni trova il suo fondamento nella Legge che non ha trovato alcuna modifica rispetto al quadro normativo preesistente, tenendo altresì conto che nellâesercizio dellâattività di vigilanza relativo allâordine pubblico il primo cittadino è tenuto ad informare preventivamente il Prefetto.
Forse lâaspetto maggiormente innovativo è nel conferimento al sindaco di adottare provvedimenti ordinari e non solo per necessità ed urgenza per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lâincolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma sempre, previa comunicazione al prefetto.
Nello svolgimento di tale potere, rientra quello di poter modificare gli orari degli esercizi commerciali.
In caso di inerzia del titolare dei poteri essi sono esercitati dal Prefetto.
Per dare seguito al nuovo intervento, è stato introdotto il decreto ministeriale 05/08/2008che autorizza i sindaci ad intervenire con i poteri di cui allâart. 54 T.U.E.L. in ordine ad alcuni eventi ed in particolare quelli preposti alla lotta a fenomeni criminosi, al danneggiamento al patrimonio pubblico, a comportamenti che possano offendere la decenza pubblica.
Dal nuovo quadro normativo si può affermare che in riferimento allâadozione di provvedimenti contingibili ed urgenti non vi è alcun ampliamento dei poteri e per i provvedimenti ordinari gli interventi sindacali sono limitati a quanto previsto dal legislatore e dagli indirizzi forniti dal Ministero.
In ultimo, nessuna novità è intervenuta per lâapparato sanzionatorio in caso di violazione dei provvedimenti.
Le conclusioni sopra riportate, fanno affermare, che almeno in tale fase, nessun potere ulteriore e straordinario è conferito al sindaco, nella veste di Ufficiale del Governo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 31 agosto 2008
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