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Titolo
ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE DELLA DICHIARAZINE DI PUBBLICA UTILITA’ ED ACQUISIZIONE SANANTE
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 3 settembre 2008 n. 4114 ; Riferimenti Normativi: - Art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U.);
Testo
Nel caso di annullamento giurisdizionale degli atti inerenti alla procedura di espropriazione per pubblica utilità (dichiarazione di pubblica utilità e occupazione di urgenza) il proprietario può chiedere – mediante il giudizio di ottemperanza – la restituzione del bene piuttosto che il risarcimento del danno per equivalente monetario, anche se l’area è stata irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione dell’opera pubblica.
L’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento alla pubblica amministrazione per evitare la restituzione dell’area è la emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 43 t.u. sulle espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre la intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione.
Tuttavia, anche in sede di giudizio di ottemperanza trova applicazione la disposizione dell’art. 43 del T.U. che, in caso di apprensione e modifica di “res sine titulo” o con titolo annullato, consente la possibilità di neutralizzare la domanda di restituzione del bene proprio e solo con l’adozione di un atto formale preordinato alla acquisizione del bene medesimo (con corresponsione di quanto spettante a titolo risarcitorio), ovvero con la speciale domanda giudiziale formulata nel giudizio in questione ai sensi dello stesso articolo 43.
Nel caso di specie, quindi, va dichiarato improcedibile un ricorso per ottemperanza, tendente ad ottenere la restituzione dell’area abusivamente occupata ed illecitamente trasformata, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità, nel caso in cui – nelle more della definizione del giudizio di ottemperanza – l’Amministrazione abbia emesso un provvedimento di acquisizione sanante, atteso che, in tale ipotesi, la richiesta restituzione quale ripristino in forma reale non può più avere luogo. La eventuale illegittimità dell’intervenuto atto di acquisizione può e deve essere valutata nella sede propria del giudizio di legittimità, autonomamente instaurato; nello stesso giudizio vanno valutate le domande tendenti ad ottenere i danni prodottisi medio tempore, atteso che tali domande costituiscono parte integrante del completo risarcimento per equivalente ai sensi dell’art. 43 del T.U.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 settembre 2008
 
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