Indici della Rassegna
Titolo
ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE DELLA DICHIARAZINE DI PUBBLICA UTILITAâ ED ACQUISIZIONE SANANTE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV â sentenza 3 settembre 2008 n. 4114 ;
Riferimenti Normativi:
- Art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U.);
Testo
Nel caso di annullamento giurisdizionale degli atti inerenti alla procedura di espropriazione per pubblica utilità (dichiarazione di pubblica utilità e occupazione di urgenza) il proprietario può chiedere â mediante il giudizio di ottemperanza â la restituzione del bene piuttosto che il risarcimento del danno per equivalente monetario, anche se lâarea è stata irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione dellâopera pubblica.
Lâunico rimedio riconosciuto dallâordinamento alla pubblica amministrazione per evitare la restituzione dellâarea è la emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione âsananteâ ex art. 43 t.u. sulle espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in assenza del quale lâamministrazione non può addurre la intervenuta realizzazione dellâopera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione.
Tuttavia, anche in sede di giudizio di ottemperanza trova applicazione la disposizione dellâart. 43 del T.U. che, in caso di apprensione e modifica di âres sine tituloâ o con titolo annullato, consente la possibilità di neutralizzare la domanda di restituzione del bene proprio e solo con lâadozione di un atto formale preordinato alla acquisizione del bene medesimo (con corresponsione di quanto spettante a titolo risarcitorio), ovvero con la speciale domanda giudiziale formulata nel giudizio in questione ai sensi dello stesso articolo 43.
Nel caso di specie, quindi, va dichiarato improcedibile un ricorso per ottemperanza, tendente ad ottenere la restituzione dellâarea abusivamente occupata ed illecitamente trasformata, a seguito dellâannullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità , nel caso in cui â nelle more della definizione del giudizio di ottemperanza â lâAmministrazione abbia emesso un provvedimento di acquisizione sanante, atteso che, in tale ipotesi, la richiesta restituzione quale ripristino in forma reale non può più avere luogo. La eventuale illegittimità dellâintervenuto atto di acquisizione può e deve essere valutata nella sede propria del giudizio di legittimità , autonomamente instaurato; nello stesso giudizio vanno valutate le domande tendenti ad ottenere i danni prodottisi medio tempore, atteso che tali domande costituiscono parte integrante del completo risarcimento per equivalente ai sensi dellâart. 43 del T.U.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 settembre 2008
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