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Indici della Rassegna

Titolo
PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 9 settembre 2008 n. 4301
Testo
Osserva la Sezione che la tariffa relativa ai consumi idrici introduce in via autoritativa ed unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio (fornitura d’ acqua) che si qualifica come essenziale per il soggetto che se ne avvale.
La delibera che approva il regime tariffario ha natura di atto amministrativo generale ed è destinata ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza e fino a revoca in base a "contrarius actus".
La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto "ex ante" sulle situazioni soggettive del privato.
Ulteriore limiti alla retroattività, in presenza di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.
Le su riferite conclusioni trovano codifica nell’ art. 21 bis della legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005.
E’ ivi stabilito che "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata" o qualora la comunicazione non sia possibile mediante forme di pubblicità idonee stabilite dall’Amministrazione medesima.
Deve considerarsi, pertnto, illegittima una delibera regolamenteare che stabilisce nuove tariffe per la fornitura di acqua agli utenti, nella parte in cui stabilisce che le nuove tariffe hanno efficacia retroattiva, atteso che l’oobligo di contribuzione per l’utilizzo delle risorse idriche può decorrere solo a partire dalla data di pubblicazione della delibera sul nuovo regime tariffario.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 15 settembre 2008
 
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