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Indici della Rassegna

Titolo
ATO E POTERI DELLA PROVINCIA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 8 settembre 2008 n. 4281
Testo
Avverso la sentenza del TAR del Lazio - che aveva ritenuto che alla provincia di Latina spetti un ruolo fondamentale di coordinamento dell’ATO e, quindi, una legittimazione rilevante alla verifica di legittimità dei deliberati degli enti locali espressivi del potere ad essi assegnato dall’art. 6, comma 3-ter , L. R. Lazio n.6/1996 e che aveva ammesso la capacità degli organi consiliari comunali di determinarsi in senso contrario rispetto alle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nell’ambito dell’ATO del servizio idrico integrato – il Consiglio di Stato ha statuito l’ inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione attiva della provincia.
La normativa di settore prevede la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province quale forma di consultazione dei comuni e delle province per delineare gli indirizzi e gli orientamenti per il conseguimento delle finalità connesse con l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, attribuendo alla provincia l’onere di comunicazione alla regione dell’ omessa esecuzione (da parte degli enti locali) delle decisioni assunte in sede di conferenza dei sindaci al fine dell’assunzione dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
La provincia è “l’ente locale responsabile del coordinamento e le modalità operative di coordinamento”; il presidente della provincia provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province.
Ne discende l’assegnazione alla provincia di compiti determinati consistenti nel coordinamento e nell’esecuzione delle decisioni e delle iniziative assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, nonché nel potere specificamente attributo nella fattispecie al Presidente della provincia di stipulare, in rappresentanza degli enti convenzionati, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.
Ma non compete, proprio in base alla normativa indicata, un autonomo potere di intraprendere iniziative giudiziarie per la verifica della legittimità dei deliberati degli enti locali consorziati, di talchè è illegittima l’ordinanza del Presidente della provincia di Latina che addebita alla Provincia stessa le relative spese giudiziali omettendo iniziative per l’attivazione del potere sostitutivo..
Già in precedente intervento il Consiglio di Stato (sez. VI 4 giugno 2007 n.2948) aveva statuito che l’ATO costituisce una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica ma priva di personalità giuridica, riconosciuta solo giusta disposizione di cui all’art. 148 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152.
Per cui, eventualmente, la Provincia avrebbe potuto attivare i previsti poteri di intervento d’ufficio della Regione per il caso di mancata osservanza delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci ma mai assumere iniziative impugnatorie direttamente davanti al giudice amministrativo.
Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 15 settembre 2008
 
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