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Indici della Rassegna

Titolo
BUONI PASTO E DANNO ERARIALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti Sent. 1521/2008 Riferimenti normativi: - D. P. C. M. 18/11/2005
Testo
L’omessa vigilanza sulla corretta distribuzione dei buoni pasto al personale è causa di danno erariale.

L’erogazione del buono pasto, quale servizio di assistenza che il datore di lavoro garantisce ai propri dipendenti in funzione alternativa al servizio mensa, trova regolamentazione nel D. P. C .M. 05/06/1997, modificato con il D. P. C. M. 18/11/2005.
La disciplina così introdotta stabilisce in modo chiaro quale sono le condizioni per poter usufruire del buono pasto; in particolare l’art. 2 del summenzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riconosce il diritto al buono pasto ai dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa con orario settimanale articolato in cinque giorni con conseguente erogazione del buono pasto per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l’attività nelle ore pomeridiane, con l’effettuazione della pausa, o nella giornata in cui il lavoratore effettua, immediatamente dopo l’orario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario.
Sulla scorta di tale disciplina, i vari Enti potranno introdurre delle modifiche, per adeguare la propria regolamentazione alle esigenze dei dipendenti, e così, tra gli altri, una circolare del Ministero della Giustizia, stabilisce, che il proprio personale, ha diritto, oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale, ad un ulteriore buono pasto nei giorni di recupero della giornata per la quale non è compiuto servizio lavorativo a condizione che il lavoratore svolga attività per almeno 9 ore con trenta minuti di intervallo minimo.
L’inderogabilità e la chiarezza della normativa impone in capo all’Amministrazione Pubblica un controllo sulla erogazione dei buoni pasto che non possono essere attribuiti in modo indiscriminato per ogni giorno lavorativo e senza rispettare la pausa pranzo.
L’assenza di qualsiasi controllo e vigilanza ad opera del personale preposto implica una condotta violativa, con conseguente danno economico per l’amministrazione pubblica in seguito al maggior esborso sostenuto.
Tale condotta è ancor più lesiva quando tra i trasgressori vi siano anche coloro che erano tenuti alla verifica delle regole.
In conseguenza di tale comportamento antigiuridico, l’Ente Locale subisce un danno per ogni buono pasto illegittimamente erogato.
La Corte dei Conti, sulla scorta del ragionamento prospettato, ha ritenuto gli autori, responsabili dell’illecito e li ha condannati al pagamento della somma quantificata nel valore dei buoni pasto indebitamente ottenuti.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 15 settembre 2008
 
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