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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Veneto, Sez. III, Sent. 16 settembre 2008 n. 2877 - Cons. di Stato sez. V sent. 25 agosto 2008 n. 4067 - Riferimenti normativi: - Artt. 50 -54, D. Lgs. 267/2000
Testo
E’ illegittima un’ordinanza contingibile ed urgente quando il Sindaco abbia fatto uso di un provvedimento atipico urgente per eseguire altro provvedimento non impugnato senza alcuna valutazione sull’esistenza del grave ed imminente pericolo.

L’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente trova fondamento nella necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni eccezionali ed imprevedibili, cui non si è in grado di far con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento.
Nell’ordinanza deve essere indicata la condizione di pericolo che con ragionevole probabilità possa provocare un evento dannoso, qualora l’Amministrazione Pubblica non intervenga prontamente.
L’esercizio del potere del Sindaco in base agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. può essere svolto solo qualora si debba far fronte a situazioni eccezionali ed imprevedibili, in cui sia presente un fattore di pericolo che costituisca una grave minaccia per l’ incolumità, per la salute e/o l’igiene pubblica.
Solo la presenza di questi due elementi – contigibilità ed urgenza – giustificano un provvedimento extra ordinem e tali presupposti debbono rigorosamente essere valutati sulla base della situazione che il primo cittadino si trova ad affrontare.
La mancanza di uno di tali requisiti implica l’annullamento del provvedimento, come nel caso di specie, nel quale il Sindaco aveva emesso l’ordinanza sulla base di una deliberazione della Giunta regionale non impugnata.
Spiegano i Giudici Amministrativi, che nessun organo può intervenire, sospendendo l’efficacia di svariati provvedimenti, qualora si vada ad interferire con l’autorità legittimamente interessata nella materia, con ciò provocando in capo a chi emette il provvedimento sostitutivo un palese vizio d’incompetenza.
Nel caso di specie, la deliberazione della Giunta Regionale con la quale si era disposto il blocco dei ricoveri e la chiusura di alcuni reparti non poteva essere superata dall’emanazione ad opera del Sindaco del comune interessato di un’ordinanza contingibile ed urgente, poiché l’amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere all’eventuale impugnazione degli atti con i quali era stata disposta la parziale chiusura dello stabilimento ospedaliero.
Il sindaco, con il suo provvedimento è entrato in una sfera che elude dai suoi poteri emettendo un atto non rientrante nella sua competenza.
Provvedimento sindacale censurabile altresì sotto l’aspetto dell’esistenza del grave pericolo per la collettività, poiché la situazione creatasi a seguito dell’ atto regionale poteva essere fronteggiata con i normali poteri amministrativi.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 15 settembre 2008
 
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