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Indici della Rassegna

Titolo
CONCORSO PUBBLICO - NOTIFICA A DIPENDENTE PUBBLICO
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 17 settembre 2008 n. 4400
Testo
E’ orientamento uniforme del giudice amministrativo ritenere che il gravame dell’atto di nomina dei vincitori di un concorso e della relativa graduatoria di merito, comprensiva deve essere notificato a tutti i vincitori ed ai candidati dichiarati idonei poiché la domanda di revisione della graduatoria incide sull’interesse di tutti gli utilmente collocati atteso che potrebbero vedere mutata la posizione. Debbono quindi ad essere parte del giudizio in cui si potrebbe pervenire alla integrale trasformazione delle posizioni di interesse con il travolgimento anche delle operazioni concorsuali.
Ulteriore principio consolidato è la necessità di un’autonoma impugnativa dell’atto conclusivo del procedimento, in quanto in l’approvazione della graduatoria non può ritenersi travolta in via automatica dall’annullamento degli atti presupposti. Infatti la volontà provvedimentale dell’amministrazione si esprime solo a conclusione dell’intero procedimento concorsuale.
L’inosservanza dell’obbligo di integrazione del contraddittorio - nei confronti di tutti coloro che si trovano in posizione utile - determina l’inammissibilità del ricorso pervenendosi all’ estinzione del giudizio di primo grado.
2 - La notificazione effettuata nella sede di lavoro del dipendente pubblico, ma non a mani proprie dello stesso, è invalida per un duplice ordine di ragioni.
Se nel processo amministrativo la regola generale per la notificazione a persone fisiche, è la consegna a mani proprie (artt. 3 e 8, r.d. n. 642 del 1907 e 137 e 138 c.p.c), è anche vero che è consentito che la consegna dell’atto si effettui nella residenza, domicilio, dimora, a mani di persona di famiglia, o addetto alla casa o al servizio.
E se le disposizioni in parole non prevedono un ordine di priorità né tra forme di notificazione, né in ordine alle persone che possono ricevere l’atto, l’art. 139 del c.p.c. - oltre a considerare prioritaria la consegna a mani proprie - stabilisce una graduatoria tra i luoghi di notificazione e tra le persone che possono ricevere l’atto.
Sul versante più strettamente processuale amministrativo la giurisprudenza di questo Consiglio è unanime nel ritenere che sia affetta da nullità la notificazione effettuata nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie (come verificatosi nel caso di specie, cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2006, n. 463).
E a nulla valgono le eventuali difficoltà nell’individuazione dei luoghi di residenza ai fini dell’errore scusabile, potendo richiedersi l’accesso agli atti del fascicolo concorsuale e quindi conoscere la residenza dei candidati utilmente inseriti in graduatoria; possono e debbono essere effettuate le ricerche anagrafiche presso il comune, nella ragionevole certezza che almeno uno dei vincitori del concorso risiedesse nel comune nella cui circoscrizione insiste la sede di lavoro; la notificazione di motivi aggiunti può essere effettuata per pubblici proclami che non necessita della conoscenza della residenza dei destinatari.
In linea generale l’istituto della remissione in termini presuppone l’incertezza degli strumenti di tutela per una situazione normativa confusa, o di difficile interpretazione, particolarmente complessa, correlata anche a contrasti giurisprudenziali.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 15 settembre 2008
 
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