Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
.
Argomento
Notizie in breve
Abstract
.
Testo
ORDINE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 25 agosto 2008 n. 4061
La disposizione dell’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, che riconosce la competenza sindacale all’emanazione di ordinanza di rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 con conseguente attribuzione al detto organo delle funzioni dispositive ed impositive che nella generalità sono riconosciute in capo ai dirigenti.
Soggetto passivo dell’atto autoritativo è il proprietario dell'area ma solo a condizione che sia dimostrata la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, escludendo quindi ogni possibile configurazione di un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui) con conseguente illegittimità degli ordini indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, in carenza di prova della connivenza e quindi in assenza di una congrua ed esaustiva istruttoria e della motivazione a garanzia dell'imputabilità soggettiva della condotta, pur ammettendosi il beneficio di presunzioni.
Detti principi sono richiamabili anche per il disposto dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 atteso che si ha espresso richiamo e presupposto, per l’emanazione dell’atto, alla condizione dell’effettuazione di accertamenti in contraddittorio tra i soggetti interessati ed i soggetti preposti al controllo, dando garanzia dell'effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento ablatorio allo specifico procedimento.

MINISTRO BRUNETTA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - circolare 17 luglio 2008, n. 7, (in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008), Decreto-legge n. 112 del 2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, articolo 71 - assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

MANSIONI SUPERIORI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 settembre 2008

Pur nella consapevolezza di un diverso indirizzo della Cassazione favorevole a riconoscere natura retroattiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 387/1998, deve confermarsi l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori può essere riconosciuto in via generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, in quanto il riconoscimento legislativo di siffatto diritto possiede evidente carattere innovativo e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse.








Autore
Data
lunedì 15 settembre 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa