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Indici della Rassegna

Titolo
DECADENZA DALLA CONCESSIONE EDILIZIA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Campania – Napoli, sez. II – sent. 25 settembre 2008 n. 10890 ; Riferimenti Normativi: - Art. 15, commi 2 e 4, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. edilizia);
Testo
E’ legittimo il provvedimento con il quale è stata dichiarata la decadenza di una concessione edilizia, ex art. 15, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, motivato con riferimento alla entrata in vigore di previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso di costruire, nel caso in cui le opere realizzate dal beneficiario dell’atto di assenso edificatorio non siano idonee ad integrare di per sè un valido inizio dei lavori.
Ad avviso del Collegio le attività realizzate sul fondo non concretizzerebbero un effettivo inizio dei lavori atto a scongiurare il verificarsi dell’effetto decadenziale.
In particolare, il personale incaricato del sopralluogo, dopo aver dato atto dello svolgimento di alcune attività preparatorie (come il taglio di alberi, l’apertura di un varco di accesso al terreno, la demolizione di parte di un muro di confine) ha rilevato che non esistono in sito opere di scavo o di getto di calcestruzzo relative all’immobile da realizzare, né materiali edili ed attrezzature di cantiere in deposito. Al riguardo, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza, la parziale recinzione del fondo e finanche lo sbancamento del terreno e l’esecuzione dei lavori di scavo – nella specie insussistenti – non sono idonei ad integrare di per sè un valido inizio dei lavori.
Facendo applicazione dei richiamati criteri al caso in trattazione, il Collegio ritiene, dunque, che le modeste attività intraprese, non accompagnate dalla compiuta organizzazione del cantiere, sono state legittimamente considerate come non sufficienti a dimostrare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di realizzare la costruzione assentita, giustificando così l’adozione del provvedimento in discussione.
Nè può ritenersi che la prosecuzione dei lavori fosse impedita dall’atto dell’Ufficio tecnico comunale, che si limitava a diffidare gli instanti a non iniziare i lavori descritti nella denuncia di inizio attività in variante, ma non impediva di certo l’esecuzione degli interventi assentiti secondo il progetto approvato con l’originario permesso di costruire.
Nè il contenzioso insorto tra i proprietari del terreno e l’impresa appaltatrice può integrare, di per sè, una causa giustificativa dell’inerzia del privato, in assenza di un’istanza di proroga del termine di inizio dei lavori. In proposito, va osservato che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, i termini per l’inizio e per il compimento dei lavori “possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 30 settembre 2008
 
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