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Titolo
GARA APPALTO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÃ VANTAGGIOSA ED ANNULLAMENTO DELLâ AGGIUDICAZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. II, sent. 15 settembre 2008 n. 8328
Testo
Eâ illegittima la attribuzione del rilievo predominante ad elementi attinenti ai requisiti di partecipazione (all'affidabilità dell'offerente, sua capacità tecnica di corretta esecuzione dell'appalto) per essere pertinenti più propriamente ai requisiti di partecipazione e quindi di qualificazione e, quindi, presupposti per lâammissione alla fase di valutazione, manifestandosi come estranei alle caratteristiche ed all'oggetto dell'offerta.
La Corte di giustizia CE in più occasioni ha affermato che le Amministrazioni aggiudicatici non possono tener conto dell'esperienza degli offerenti e della capacità dei medesimi di effettuare l'appalto se detti elementi siano metro per la valutazione delle capacità . Lâattribuzione di punteggi alle esperienze per la valutazione dellâofferta è ammissibile se il criterio non abbia preponderanza sugli altri elementi di valutazione e se la stazione appaltante sia a conoscenza delle differenti esperienze tra i concorrenti chiamati a partecipare alla selezione.
Se è vero che le commissioni di gara possono procedere alla specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte prima dellâapertura delle buste introducendo sottovoci, è anche vero che detto principio, di creazione giurisprudenziale, va sottoposto a vaglio in conseguenza della disposizione dellâart. 83 del T.U. appalti. La norma infatti impone alle amministrazioni, già in sede di redazione del bando, di dar conto delle modalità di valutazione delle offerte indicando già nella lex specialis anche i subcriteri, subpesi e subpunteggi. La disposizione prescrive in modo puntuale e dettagliato l'iter di formazione dei giudizi di merito nella operazione di scrutinio e valutazione delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, limitando la discrezionalità delle commissioni di gara, imponendo immediatamente la definizione dei criteri di scelta e prevedendo elementi di limitazione del potere discrezionale della commissione giudicatrice. Eâ consentita, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, la sola fissazione di "criteri motivazionali" a giustificazione dell'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio o sub-criterio di valutazione.
Chiaro lâintendimento legislativo e giurisprudenziale di restringere al massimo, per quanto possibile, gli spazi di libertà valutativa delle offerte da giudicare con il metodo del criterio economicamente più vantaggioso.
2 â Deve essere assicurata nelle procedure di gara la tutela della segretezza delle offerte e "l'obbligo di predisporre cautele a tutela dell'integrità delle buste concernenti le offerte delle imprese partecipanti, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende necessariamente dalla necessità di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità cui deve uniformarsi l'azione amministrativa."
Delle assunte cautele deve darsi menzione nel verbale di gara, al fine di assicurare l'effettivo ed ordinato svolgimento del prosieguo delle operazioni; non ha rilievo per escludere lâadempimento la considerazione che non potrebbe verificarsi alcuna manomissione dei plichi contenenti le buste.
Il corretto svolgimento delle gare pubbliche,infatti, deve essere assicurato in astratto e preventivamente âe non può essere considerata soddisfatta sulla base della mera situazione di fatto del mancato verificarsi di eventi dannosi" .
C) La stipulazione del contratto di affidamento del servizio pone l'amministrazione in una posizione di parità con il contraente di talchè lâamministrazione si trova ad agire non nell'esercizio di poteri amministrativi, ma della propria autonomia negoziale. Dalla sottoscrizione del contratto lâamministrazione viene e perdere i poteri autoritativi intervenendo l'esercizio di autonomie negoziali.
Ma in dottrina e giurisprudenza è ampio il dibattito sulle conseguenze che si riverberano sul contratto e sul rapporto in conseguenza dellâaccoglimento di domande di annullamento degli atti della procedura di gara e segnatamente del provvedimento di aggiudicazione.
Il Tar è pervenuto, in linea con lâorientamento prevalente, a reputare inefficacie il contratto in caso di annullamento degli atti della procedura amministrativa per caducazione.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 30 settembre 2008
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