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Indici della Rassegna

Titolo
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NULLO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 19 settembre 2008 n. 4522 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo
E’ nullo un provvedimento amministrativo che manchi di uno degli elementi essenziali dell’atto, quale può essere l’oggetto..

L’art. 21 – septies L. 241/1990, come introdotto dalla L. 15/2005, ha tipizzato le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, includendovi, anche, la mancanza di uno degli elementi essenziali dell’atto.
Tale normativa è modellata su quella civilistica in relazione al contratto ed il negozio giuridico.
In tale prospettiva, uno degli elementi essenziali è l’oggetto, la cui mancanza implica la nullità del provvedimento.
In assenza di una categoria normativa dell’oggetto, l’opinione della giurisprudenza maggioritaria, è quella di considerare tale elemento quale parte della realtà giuridica e materiale sul quale incide l’atto.
Qualora all’interno del provvedimento amministrativo sia indicato con chiarezza il riferimento oggettivo all’attività da erogare rappresentata, come nel caso di specie, dal servizio di trasporto locale,

l’atto dell’ente Pubblico è perfettamente conforme al quadro normativo e non è affetto da nullità.
In particolare, il provvedimento che dispone la proroga o l’indizione della gara dell’appalto del servizio del trasporto pubblico aggiuntivo, in assenza dell’atto di programmazione regionale previsto, non può essere considerato nullo.
L’eventuale carenza del provvedimento regionale può comportare l’illegittimità dell’atto per violazione legislativa, ma non la nullità, poiché è sufficiente il riferimento oggettivo.
Qualora risulti con chiarezza il richiamo, come nel caso prospettato, al servizio del trasporto locale, pur se non sono presenti atti di programmazione regionale, il provvedimento presenta tutti gli elementi richiesti normativamente.
L’atto gravato è completo degli elementi essenziali che lo rende conforme al dettato normativo e pertanto potrà essere impugnato per vizi che esulano dalla sua nullità, potendo solo essere annulato.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 30 settembre 2008
 
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