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Indici della Rassegna

Titolo
REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MANCANTE MEDIANTE SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio – Roma, Sez. II Sentenza 22 settembre 2008 n. 8425 Riferimenti normativi: - D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 art. 38
Testo
L’omissione di talune dichiarazioni di cui all’articolo 38 del d.lgs 163/2006 determina l’esclusione dalla gara, senza possibilità di successiva integrazione documentale.

A fronte di una incompleta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di impossibilità di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi – per avere l’impresa dichiarato la sola assenza delle ipotesi previste dalle lett. b) e c) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, anziché l’assenza delle totalità delle cause di esclusione di cui alla predetta norma – il tribunale regionale amministrativo, rigettando l’eccezione della ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuta ammetterla alla c.d. “regolarizzazione” della documentazione incompleta, ha confermato il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.
Aderendo a precedenti pronunciamenti del Supremo Consesso il Giudice adito ha confermato che in materia di gare pubbliche di appalto, costituisce principio generale quello secondo il quale il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, deve formare oggetto di dichiarazione in sede di domanda di partecipazione alle gare, al fine di garantire lo svolgimento di una procedura concorsuale suscettibile di pervenire alla effettiva scelta del soggetto idoneo alla esecuzione dell’opera appaltata, senza che possa trovare applicazione l’istituto della successiva integrazione documentale applicabile nell’ipotesi di documento incompleto e/o incerto, e non già nel caso di totale o parziale omessa dichiarazione.
La facoltà della stazione appaltante di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni da esse presentati deve essere considerata come possibilità volta a superare le regole particolarmente formalistiche previste nelle procedure di selezione del contraente, al fine di tutelare l’interesse dell’amministrazione relativamente alla maggior partecipazione possibile alle gare, onde poter valutare tra una rosa più ampia di offerte. Ma l’operatività di un siffatto principio non può spingersi fino al punto di configurare l’esistenza in capo alla P.A. di un potere discrezionale volto a porre rimedio a insufficienze ed inadempienze delle imprese partecipanti.
Infatti, se è vero che un eccessivo e rigoroso formalismo rischierebbe di compromettere l’interesse pubblico alla scelta del miglior contraente, è altrettanto vero che devono pur sempre essere rispettate le regole di gara al fine di assicurare la parità di trattamento tra i contraenti stessi.
Il potere dell’Amministrazione di richiedere ai concorrenti e/o ammettere i concorrenti a precisazioni e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, trova pertanto applicazione nell’ipotesi in cui via siano dubbi circa la sussistenza di requisiti richiesti dal bando ed in ordine ai quali siano comunque individuabile nella documentazione prodotta un principio di prova circa il loro possesso da parte dell’impresa. Laddove invece la documentazione o la dichiarazione siano del tutto mancanti o assolutamente inidonee, oppure non sia possibile per l’amministrazione evincere alcuna incertezza, non può trovare spazio l’esercizio del potere di integrazione.
Autore
dell’Avv. Francesca Manili
Data
martedì 30 settembre 2008
 
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