Indici della Rassegna
Titolo
REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MANCANTE MEDIANTE SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio â Roma, Sez. II Sentenza 22 settembre 2008 n. 8425
Riferimenti normativi:
- D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 art. 38
Testo
Lâomissione di talune dichiarazioni di cui allâarticolo 38 del d.lgs 163/2006 determina lâesclusione dalla gara, senza possibilità di successiva integrazione documentale.
A fronte di una incompleta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di impossibilità di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi â per avere lâimpresa dichiarato la sola assenza delle ipotesi previste dalle lett. b) e c) dellâarticolo 38 del D.Lgs 163/2006, anziché lâassenza delle totalità delle cause di esclusione di cui alla predetta norma â il tribunale regionale amministrativo, rigettando lâeccezione della ricorrente secondo cui lâamministrazione avrebbe dovuta ammetterla alla c.d. âregolarizzazioneâ della documentazione incompleta, ha confermato il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.
Aderendo a precedenti pronunciamenti del Supremo Consesso il Giudice adito ha confermato che in materia di gare pubbliche di appalto, costituisce principio generale quello secondo il quale il possesso dei requisiti di ordine generale di cui allâarticolo 38 del D.Lgs 163/2006, deve formare oggetto di dichiarazione in sede di domanda di partecipazione alle gare, al fine di garantire lo svolgimento di una procedura concorsuale suscettibile di pervenire alla effettiva scelta del soggetto idoneo alla esecuzione dellâopera appaltata, senza che possa trovare applicazione lâistituto della successiva integrazione documentale applicabile nellâipotesi di documento incompleto e/o incerto, e non già nel caso di totale o parziale omessa dichiarazione.
La facoltà della stazione appaltante di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni da esse presentati deve essere considerata come possibilità volta a superare le regole particolarmente formalistiche previste nelle procedure di selezione del contraente, al fine di tutelare lâinteresse dellâamministrazione relativamente alla maggior partecipazione possibile alle gare, onde poter valutare tra una rosa più ampia di offerte. Ma lâoperatività di un siffatto principio non può spingersi fino al punto di configurare lâesistenza in capo alla P.A. di un potere discrezionale volto a porre rimedio a insufficienze ed inadempienze delle imprese partecipanti.
Infatti, se è vero che un eccessivo e rigoroso formalismo rischierebbe di compromettere lâinteresse pubblico alla scelta del miglior contraente, è altrettanto vero che devono pur sempre essere rispettate le regole di gara al fine di assicurare la parità di trattamento tra i contraenti stessi.
Il potere dellâAmministrazione di richiedere ai concorrenti e/o ammettere i concorrenti a precisazioni e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, trova pertanto applicazione nellâipotesi in cui via siano dubbi circa la sussistenza di requisiti richiesti dal bando ed in ordine ai quali siano comunque individuabile nella documentazione prodotta un principio di prova circa il loro possesso da parte dellâimpresa. Laddove invece la documentazione o la dichiarazione siano del tutto mancanti o assolutamente inidonee, oppure non sia possibile per lâamministrazione evincere alcuna incertezza, non può trovare spazio lâesercizio del potere di integrazione.
Autore
dellâAvv. Francesca Manili
Data
martedì 30 settembre 2008
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