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Indici della Rassegna

Titolo
PROROGA ATTO AMMINISTRATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent 18 settembre 2008 n. 4498
Testo
E’ legittimo il provvedimento con cui un Ente Locale disponga la proroga di un atto, qualora la proroga intervenga prima della scadenza dell’atto medesimo.

La proroga intesa come modifica della durata di un termine avente rilevanza giuridica, definisce sia l’effetto del mutamento del termine, sia l’atto produttivo dell’indicata conseguenza giuridica.
Sotto l’aspetto amministrativo, la proroga può riferirsi oltre che al termine di efficacia del provvedimento, anche solo a specifici effetti, potendo modificare il termine per l’esercizio della facoltà o per l’adempimento di un obbligo, come riferirsi ai termini iniziali o finali per attuare un potere pubblicistico.
La proroga non ha natura giuridica di “provvedimento di secondo grado” in quanto modifica parzialmente gli effetti dell’originario atto e per tale ragione non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento del precedente provvedimento.
Per principio generale, la proroga è riferita esclusivamente ai provvedimenti ad efficacia durevole presupponendo che gli effetti del premesso provvedimento non siano esauriti.
Nulla esclude che l’Amministrazione Pubblica possa adottare, dopo che l’ atto abbia cessato i suoi effetti, un nuovo provvedimento di contenuto identico al primo, producendo i medesimi effetti in un differente e successivo ambito temporale.
In tal caso, non si ha una proroga, ma una rinnovazione del provvedimento con una completa rivalutazione di tutte le circostanze mediante una nuova valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento.
L’elemento discriminante tra rinnovazione e proroga è riferito alla definitività o meno dell’esaurimento degli effetti del provvedimento.
E’ necessario, però, evidenziare che il principio generale secondo cui la proroga deve intervenire prima della scadenza trova delle eccezioni come nell’ambito dell’edilizia, qualora il provvedimento intervenga dopo la scadenza della produzione degli effetti del precedente, ma la richiesta del privato sia intervenuta precedentemente.
In particolare, l’art. 15 Testo Unico dell’edilizia espressamente stabilisce che il permesso per costruire, decade in caso di decorrenza del termine assegnato, qualora non sia stata iniziata alcuna attività, a meno che, prima della scadenza, l’interessato richieda la proroga del termine.
Il termine annuale dal rilascio del titolo per l’inizio dei lavori può, quindi, essere prorogato qualora siano sopravvenuti fatti estranei alla volontà del titolare del permesso; trascorso tale periodo il diritto decade per la parte non eseguita, tranne nell’ipotesi in cui, come sopra riportato, sia stata richiesta, prima della scadenza una proroga, pur se il provvedimento è poi intervenuto successivamente alla richiesta medesima.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 30 settembre 2008
 
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