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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL SINDACO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. V – sentenza 17 settembre 2008 n. 4436 ; Riferimenti Normativi: - Art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
Testo
L’atto di appello proposto da un Ente Locale avverso la sentenza che ha ritenuto illegittima una ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo è da ritenersi ammissibile. Infatti, quando il giudizio amministrativo concerna la legittimità di provvedimenti emessi dal Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo, deve essere il Comune e non già lo Stato a resistere all’azione annullatoria e, conseguentemente, a proporre appello in caso di soccombenza in primo grado.
Le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco debbono essere giustificate dalla imprevedibilità dell’evento, intesa come accadimento che si pone fuori dell’ordinato svolgersi degli eventi. Il concetto di contingibilità nel diritto pubblico, tuttavia, rinvia ad un evento che deviando dalla catena regolare, e regolata, degli avvenimenti non può essere affrontato che con strumenti anch’essi devianti rispetto alla catena regolare, e regolata, dell’attività amministrativa; con strumenti, in sintesi, extra ordinem, là dove l’ordo cui si riferisce il borcardo non è l’ordinamento giuridico, ma l’ordine naturale dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie è legittima l’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 915 del 1982 (V. oggi l’art. 191 del D.Lgs. 152/2006), ha disposto la requisizione di un terreno per ivi procedere allo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, dopo l’esaurimento della discarica ordinaria, a nulla rilevando il fatto che era stato presentato da molto tempo (nella specie fin dal 1987) un progetto di una discarica consortile, non essendo ragionevolmente prevedibile che un progetto di discarica all’esame della Giunta Regionale da molto tempo non avesse compiuto l’intero percorso procedimentale che consentisse di disporre legittimamente del sito individuato per lo smaltimento dei rifiuti comunali. Tale ritardo ha costretto il Comune ad operare la scelta di intervenire adibendo a discarica provvisoria un sito astrattamente idoneo allo scopo (anche se non tecnicamente attrezzato e predisposto secondo la disciplina del settore, in quanto privo della necessaria impermeabilizzazione), pur di evitare l’abbandono dei rifiuti in aree improprie, quali le strade e le piazze del centro abitativo, con le gravi conseguenze per la salute pubblica, che si sarebbero immancabilmente verificate.
Tale ordinanza è altresì legittima anche se emessa in violazione dell’art. 10 del D.P.R. 915 del 1982, essendo stata realizzata una discarica non autorizzata, nel caso in cui risulti che il Comune si sia trovato nella necessità di provvedere con urgenza alla tutela degli interessi pubblici della salute e dell’ambiente scegliendo il male minore tra la permanenza dei rifiuti nel centro abitato e il riversamento degli stessi in area, seppure astrattamente idonea, non dotata di quelle cautele tecniche previste dalla normativa di settore, esercitando un potere previsto dalla legge.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 30 settembre 2008
 
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