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Indici della Rassegna

Titolo
SERVIZI DI VIGILANZA INESISTENZA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE MINIME ED INDEROGABILI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. V, sent. 8 settembre 2008 n. 4273
Testo
Secondo il giudicante è carente nel nostro ordinamento una specifica disposizione normativa che autorizzi i Prefetti a fissare, in via preventiva e con caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza.
Circolari del Ministero dell’Interno (che hanno introdotto il nuovo sistema delle tariffe di legalità) chiarire che l’approvazione delle tariffe se è d’impedimento per gli istituti di vigilanza nel praticare prezzi più alti di quelli ivi stabiliti, non osta a richiedere prezzi inferiori a quelli minimi.
Le predette tariffe sono quindi un metro per la congruità dei prezzi praticati dagli istituti e contribuiscono alla verifica della serietà e affidabilità dell’impresa. Ne deriva che va esclusa qualsiasi valenza autorizzativo – prescrittiva dell’atto di approvazione delle tariffe di legalità, con la conseguenza che la violazione di queste ultime non comporta alcun effetto automatico di decadenza dal titolo e non spiega nemmeno effetti sulla valida prestazione dei relativi servizi
A ciò deve aggiungersi che la fissazione dei prezzi dei servizi di vigilanza privata mediante autorizzazione del Prefetto nell’ambito di un determinato margine di oscillazione secondo le disposizioni di cui al R. D. 18 giugno 1931 n. 773 è stata oggetto di intervento della Corte di Giustizia che con la sentenza del 13.12.2007 e distinta al n. c-465/05, ha statuito che la Repubblica Italiana con detta disciplina ha violato gli obblighi derivanti dall’art 49 della convenzione europea.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 30 settembre 2008
 
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