Indici della Rassegna
Titolo
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Calabria, Sez. Reggio Calabria, sent. 23 ottobre 2008 n. 542
Testo
Unâamministrazione Comunale indiceva una gara, con procedura aperta, per lâappalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale mediante aggiudicazione a favore dellâofferta economicamente più vantaggiosa.
Dopo lâespletamento delle relative procedure, ossia lâesame delle offerte tecniche ed economiche, lâattribuzione dei relativi punteggi e lâaggiudicazione definitiva della gara, la seconda classificata censurava lâintera procedura sotto vari profili, tra cui la violazione dellâart. 84 d.lgs 163/06 in quanto la commissione sarebbe stata nominata da organo incompetente (la Giunta, invece che il Dirigente).
I giudici amministrativi hanno ritenuto fondata la doglianza con cui veniva censurata la incompetenza dellâorgano che ha nominato la commissione aggiudicatrice.
Il combinato disposto degli art. 84 dlgs 163/06 e 107 TUEL non lascia, infatti, adito a perplessità .
La nomina delle commissioni di gara è competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107, commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 267/2000.
L'art. 107, comma 3, lett. b), d.lgs. cit., infatti, attesta che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, tra cui la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso tra queste rientra senza dubbio anche la nomina della commissione di gara.
Dâaltro canto, anche il solo dato testuale dellâart. 84 cit non consente di giungere a conclusioni di segno difforme in quanto attribuisce la nomina della commissione al soggetto competente ad effettuare la scelta dellâaggiudicatario, id est il Dirigente.
Con la medesima pronuncia il Tar Calabria ha statuito su altre tre questioni.
In primo luogo sulla circostanza secondo cui l'atto di nomina di una commissione di gara non è impugnabile in via autonoma, in quanto non immediatamente suscettibile di ledere la posizione dei partecipanti alla procedura. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice di una gara, pertanto, può essere impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso nei suoi interessi solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina dellâaggiudicatario, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene, pertanto, compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato.
Inoltre, deve considerarsi illegittimo lâoperato di una commissione di una gara di appalto (nella specie appalto di servizi), nel caso in cui risulti che - in violazione dellâart. 84, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 - la commissione stessa sia stata nominata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; la citata norma, infatti, prevede espressamente che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Eâ illegittimo, da ultimo, lâoperato di una commissione di una gara di appalto, nel caso in cui risulti che - in violazione dellâart. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 - la commissione stessa non abbia fissato, prima dellâapertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali per lâattribuzione, a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione, del punteggio.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 31 ottobre 2008
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