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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI CONSILIARI DA PARTE DEL CONSIGLIERE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. IV Sent. 21 ottobre 2008 n. 5148 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo
Il consigliere comunale ha diritto di accedere ai documenti che fanno parte degli atti esaminati ed approvati in deliberazioni consiliari.

Nell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, particolare importanza assume la natura giuridica del richiedente quando il titolare sia un consigliere comunale il quale chiede l’accesso ad atti riguardanti l’ espletamento del mandato elettorale.
Sotto tale profilo, il consigliere ha il diritto – dovere di essere a conoscenza di tutte le notizie ed informazioni utili per poter esercitare al meglio l’incarico, godendo di un diritto talmente qualificato che l’accesso non può essere negato se non in ipotesi marginali ed eccezionali.
La titolarità della situazione giuridica attiva del consigliere implica l’obbligo per il Comune di esibire quanto richiesto essendo atti che l’Ente Locale è tenuto a conservare.
In questo contesto, il limite che trova l’amministratore è nel modo di esercizio del suo diritto, dovendo il consigliere specificare la richiesta e gli atti in modo da arrecare il minor aggravio possibile organizzativo ed economico per il personale comunale, non considerando accoglibile una richiesta in cui si fa generico riferimento ad un cospicuo numero di copie e documenti ritenuti utili, poiché tale istanza non è coerente con il mandato ed i compiti conferiti dal legislatore agli amministratori medesimi.
L’attività non può svolgersi come un controllo specifico, ma deve essere inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo.
Le limitazioni trovano giustificazione in quelle esigenze di funzionalità amministrativa che sono un blocco intrinseco a qualsiasi iniziativa che miri al corretto svolgimento dell’attività dell’Ente Locale, come può e deve essere quella dei consiglieri comunali che ne vogliono conoscere in modo conforme ai compiti loro assegnati.
In caso contrario, l’attività degli uffici sarebbe ostacolata da una eterogeneità di richieste che porterebbe ad un eccessivo controllo dei singoli atti con allontanamento da quei compiti di indirizzo e controllo politico – amministrativo conferiti ai consigli degli enti locali.
All’interno di tale limitazione sul modo di esercizio del diritto, al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego di accesso agli atti del Comune, salvo che agisca per interesse personale, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio dell’ incarico.
Esiste in capo al consigliere il diritto di accedere agli atti quando tale richiesta risulti coerente con lo svolgimento dell’attività elettiva, con l’unica limitazione sul modo in cui tale compito deve essere esercitato.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 31 ottobre 2008
 
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