Indici della Rassegna
Titolo
ANNULLAMENTO DELLâATTO: IPOTESI E PRESUPPOSTI PER IL RISARCIMENTO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 20 ottobre 2008 n. 5124
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Il Collegio osserva che lâimputabilità dellâillecito allâamministrazione va accertato tenuto conto dei principi tracciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, diffusamente, v. sezione V n. 1307/07) di talchè lâaccertata illegittimità dell'atto ritenuto lesivo dell'interesse del ricorrente nella normalità dei casi, è indice (grave, preciso e concordante) della colpa dell'amministrazione.
La colpa è ritenuta una conseguenza altamente probabile della riscontrata illegittimità dell'atto. Di regola il danneggiato ben può limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto amministrativo annullato, in quanto essa indica la violazione dei parametri che, nella generalità delle ipotesi, specificano la colpa dell'amministrazione. Spetta all'amministrazione l'onere di fornire seri elementi idonei a superare la presunzione. La mancanza di colpa potrebbe essere affermata, concretamente, in diverse ipotesi, quali, per esempio, l'errore scusabile dell'amministrazione, derivante da fattori particolari correlati alla formulazione incerta delle norme applicate, alle oscillazioni interpretative della giurisprudenza, alla rilevante complessità del fatto, oppure ai comportamenti di altri soggetti.
Alla responsabilità dellâamministrazione per attività provvedimentale illegittima non si applicano i principi concernenti la responsabilità contrattuale per inadempimento e, quindi, non va addebitato allâamministrazione lâonere di provare lâesimente della propria colpevolezza. Richiamando i principi e schemi della disciplina della responsabilità aquiliana mentre al privato compete dar conto degli elementi indiziari (quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dellâazione amministrativa, la chiarezza legislativa), allâamministrazione compete dimostrare lâerrore scusabile. Al giudicante spetta valutare la capacità dei fattio addotti a dimostrare o meno la colpevolezza dellâamministrazione stessa, senza che possa connettersi allâillegittimità dellâatto sempre e comunque la colpa dellâapparato pubblico.
In altri termini, la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione conseguente allâannullamento giurisdizionale di provvedimenti illegittimi devâessere inserita nel sistema dellâaccertamento dellâillecito extracontrattuale delineato dagli artt. 2043 ss. cod. civ., alla stregua del quale lâimputazione non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo dellâillegittimità del provvedimento
Anche la Corte di giustizia CE in più occasioni ha confermato che la colpa grave si determina tenendo in debita considerazione la chiarezza e certezza della normativa violata, lâesistenza di univoco orientamento giurisprudenziale sulla questione esaminata e definita dallâamministrazione dando spazio esimente allâerrore di diritto.
Eâ addebitabile la responsabilità della P.A. se la violazione è frutto di errore scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessità della situazione di fatto.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 31 ottobre 2008
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