Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
ANNULLAMENTO DELL’ATTO: IPOTESI E PRESUPPOSTI PER IL RISARCIMENTO Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 20 ottobre 2008 n. 5124
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Il Collegio osserva che l’imputabilità dell’illecito all’amministrazione va accertato tenuto conto dei principi tracciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, diffusamente, v. sezione V n. 1307/07) di talchè l’accertata illegittimità dell'atto ritenuto lesivo dell'interesse del ricorrente nella normalità dei casi, è indice (grave, preciso e concordante) della colpa dell'amministrazione.
La colpa è ritenuta una conseguenza altamente probabile della riscontrata illegittimità dell'atto. Di regola il danneggiato ben può limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto amministrativo annullato, in quanto essa indica la violazione dei parametri che, nella generalità delle ipotesi, specificano la colpa dell'amministrazione. Spetta all'amministrazione l'onere di fornire seri elementi idonei a superare la presunzione. La mancanza di colpa potrebbe essere affermata, concretamente, in diverse ipotesi, quali, per esempio, l'errore scusabile dell'amministrazione, derivante da fattori particolari correlati alla formulazione incerta delle norme applicate, alle oscillazioni interpretative della giurisprudenza, alla rilevante complessità del fatto, oppure ai comportamenti di altri soggetti.
Alla responsabilità dell’amministrazione per attività provvedimentale illegittima non si applicano i principi concernenti la responsabilità contrattuale per inadempimento e, quindi, non va addebitato all’amministrazione l’onere di provare l’esimente della propria colpevolezza. Richiamando i principi e schemi della disciplina della responsabilità aquiliana mentre al privato compete dar conto degli elementi indiziari (quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell’azione amministrativa, la chiarezza legislativa), all’amministrazione compete dimostrare l’errore scusabile. Al giudicante spetta valutare la capacità dei fattio addotti a dimostrare o meno la colpevolezza dell’amministrazione stessa, senza che possa connettersi all’illegittimità dell’atto sempre e comunque la colpa dell’apparato pubblico.
In altri termini, la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione conseguente all’annullamento giurisdizionale di provvedimenti illegittimi dev’essere inserita nel sistema dell’accertamento dell’illecito extracontrattuale delineato dagli artt. 2043 ss. cod. civ., alla stregua del quale l’imputazione non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo dell’illegittimità del provvedimento
Anche la Corte di giustizia CE in più occasioni ha confermato che la colpa grave si determina tenendo in debita considerazione la chiarezza e certezza della normativa violata, l’esistenza di univoco orientamento giurisprudenziale sulla questione esaminata e definita dall’amministrazione dando spazio esimente all’errore di diritto.
E’ addebitabile la responsabilità della P.A. se la violazione è frutto di errore scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessità della situazione di fatto.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 31 ottobre 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa