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Indici della Rassegna

Titolo
FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI: POSIZIONE DEL BENEFICIARIO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 8 ottobre 2008 n. 4955
Testo
Giurisprudenza ormai costante reputa che laddove il procedimento per la concessione e l'erogazione di fondi a sostegno prevede come presupposto la formazione di una graduatoria fra i partecipanti si crea un credito contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario.
Sia il Consiglio di Stato che la Corte di Cassazione hanno riconosciuto al giudice ordinario la competenza a conoscere delle questioni attinenti alla revoca di contributi già concessi e versati all’appellante, ancorché a titolo provvisorio.
Il candidato al finanziamento od alla sovvenzione ha una posizione di interesse legittimo nei confronti dell'amministrazione fino al momento della concessione essendo in capo all’ente il potere di annullare i provvedimenti concessori per vizi di legittimità, ovvero revocare il procedimento e l’atto di assegnazione per contrasto originario con l'interesse pubblico, ovvero per intervenute situazioni che inducano a diverso orientamento.
Vanta una posizione di diritto soggettivo all’effettiva erogazione delle somme di denaro oltre che alla conservazione degli importi già concessi o da riscuotere.
Nell’ipotesi di erogazioni a sostegno dell’occupazione che impone la previa formazione di una graduatoria fra le imprese richiedenti la detta stesura e formazione di classificazione crea un credito al contributo e la nascita di obbligazione all’adempimento, senza margini di discrezionalità, in capo alla pubblica amministrazione atteso che l’atto di concessione è motivo di riconoscimento di una posizione di diritto al finanziamento la cui cognizione è demandata al solo giudice ordinario al fine della revoca o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 31 ottobre 2008
 
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