Indici della Rassegna
Titolo
DEBITI FUORI BILANCIO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia, Bari, sez. III, sentenza 21 ottobre 2008 n. 2343;
Testo
Eâ da considerare ammissibile il ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo da una impresa nei confronti della P.A. avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dellâart. 194 comma 1 lett. e) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, trattandosi di controversia concernente un provvedimento discrezionale con il quale la P.A. deve espressamente indicare le ragioni per le quali non ha riconosciuto lâutilità e lâarricchimento per lâente e quindi la legittimità o meno del debito fuori bilancio.
La pendenza di un giudizio civile non è di ostacolo al procedimento di verifica dellâesistenza del debito fuori bilancio, sussistendo autonomia tra i due procedimenti: il primo infatti tende al riconoscimento dellâarricchimento senza causa in capo alla P.A., il secondo invece ad ottenere un riconoscimento diretto ed in via amministrativa del debito fuori bilancio.
Nel caso di specie, va rilevato che, il Sindaco del Comune è incompetente a decidere su di una istanza di riconoscimento di debiti fuori bilancio, atteso che il primo comma dellâart. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che il riconoscimento o meno in questione avvenga con deliberazione consiliare e non già con atto sindacale; la competenza consiliare, infatti, ha anche una sua giustificazione, stante la delicatezza e lâimportanza della valutazione circa lâesistenza o meno dellâutilità dellâopera, che il legislatore appunto ha demandato al maggior organo collegiale comunale. Eâ pertanto illegittimo, per incompetenza, il provvedimento di diniego di riconoscimento di un debito fuori bilancio che sia stato adottato dal Sindaco senza una previa delibera consiliare.
Eâ illegittimo il diniego di riconoscimento di un debito fuori bilancio motivato con riferimento al fatto che lâazione proposta innanzi al giudice civile per il medesimo credito è stata, con sentenza non ancora passata in giudicato, ritenuta inammissibile perché proposta ex art. 2041, quale lâarricchimento senza giusta causa, piuttosto che ai sensi dellâart. 23 del D.L. n. 66/89 convertito in L. n. 114/89 (azione diretta verso gli amministratori e funzionari che avevano consentito la fornitura), trattandosi di pronuncia di rito e non di merito.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 31 ottobre 2008
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