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Indici della Rassegna

Titolo
PERMESSO DI COSTRUIRE PER UN “PERGOLATO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2 ottobre 2008 n. 4793; Riferimenti Normativi: - Art. 3 e 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; - Art. 7 della L. n. 94 del 1982; - Art. 117 comma 3 della Costituzione.
Testo
La questione di diritto sottoposta alla verifica giudiziale si incentra, con carattere assorbente, sulla natura dell’intervento realizzato, e cioè se esso possa essere qualificato come “nuova costruzione” – come tale in contrasto con quanto consentito nella zona (cat. B) dalle norme di attuazione del P.R.G.C. – ovvero quale realizzazione di “elementi pertinenziali” di edifici esistenti ai sensi dell’art. 7 L. 94/82 (quali scalette o rampe esterne, attrezzature decorative o di arredo, pergolati, pompeiane, pensiline per il riparo di aperture), che la detta norma dell’art. 51 colloca nell’alveo della “manutenzione straordinaria”.
Si pone in parallelo la questione della mancata sottoposizione della determinazione comunale al parere della Commissione edilizia (igienico-edilizia), peraltro soppressa dal Comune per motivi di contenimento della spesa pubblica, che la sentenza di primo grado censura in ragione della ritenuta obbligatorietà, in Piemonte, della istituzione dell’organo, giusta legge regionale, non abrogata dall’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 e quindi della non facoltatività del relativo parere.
Tuttavia, la pronuncia di prime cure non considera che, vertendosi in tema di legislazione concorrente (governo del territorio), ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., la normativa regionale deve svolgersi nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalle leggi in materia, e che l’art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha reso facoltativa l’istituzione della Commissione edilizia.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, deve essere considerato come un intervento di “nuova costruzione” anche “l’istallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, che siano utilizzati come abitazione, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
E’ pertanto legittimo il provvedimento con il quale si rigetta una istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa ad un intervento qualificato dai richiedenti come un semplice pergolato, ma in realtà costituito da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo della stessa struttura, senza che ne vengano nemmeno specificati usi ed utilizzabilità. Tale intervento, infatti, non può essere considerato una pertinenza del fabbricato principale, ma va considerato come “nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. cit., il quale, nel prevedere le definizioni delle opere edilizie, peraltro prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi eventualmente difformi.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 ottobre 2008
 
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