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Indici della Rassegna

Titolo
DISTANZE TRA EDIFICI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Piemonte, Sez. I, sentenza 10 ottobre 2008 n. 2565; Riferimenti Normativi: - Art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.
Testo
Sono inderogabili le prescrizioni di cui all’art. 9 del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 (che prevede la necessità per le costruzioni di rispettare una distanza di 10 metri tra pareti finestrate). Tali prescrizioni non possono essere disattese dalle normative urbanistiche locali ed i Comuni sono obbligati – in caso di redazione o revisione dei propri strumenti urbanistici – a non discostarsi dalle regole fissate dalla citata norma, le quali comunque prevalgono ove i regolamenti locali siano con esse in contrasto.
Lo stesso art. 9 del D.M. sopracitato, anche nel caso in cui si utilizzi il criterio del computo in modo “lineare” e non “radiale”, stabilisce in ogni caso che la distanza debba essere “assoluta” ed è prescritta “in tutti i casi”. Tale distanza, pertanto, deve essere calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e, nel caso di sopraelevazione dell’edificio, indipendentemente dal fatto che la parete sopraelevata si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra.
Il D.M. n. 1444/68 è una fonte sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi comunali, e contiene norme inderogabili, di ordine pubblico; in caso di contrasto dei regolamenti edilizi comunali con le prescrizioni del decreto, il giudice deve disapplicare i regolamenti contrastanti, applicando, in via di sostituzione, la fonte statale imperativa.
Ai fini dell’applicazione della distanza è da ritenersi finestrata non solo la parete munita di vedute, in quanto per “pareti finestrate”, ai sensi della richiamata norma e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad essa fanno rinvio, devono intendersi, non soltanto le pareti munite di “vedute”, ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di uce, essendo sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che andava considerata come soggetta alla predetta torma una porta-finestra).
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 ottobre 2008
 
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